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LETTERA CONGIUNTA EBA/EIOPA/ESMA SUL CROSS-SELLING DI PRODOTTI FINANZIARI

“The cross-selling of financial products – request to the European Commission to address legislative inconsistencies between the banking insurance and investment sectors” – ESAs 2016 07


EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
http://www.eba.europa.eu/

EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/

ESMA – EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
http://www.esma.europa.eu/


EIOPA - Link al DOCUMENTO


Il 26 gennaio le tre Autorità europee di vigilanza finanziaria (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno inviato una lettera congiunta al Commissario europeo Jonathan Hill sul tema del cross-selling di prodotti finanziari nell’UE.

Nella lettera, le Autorità esprimono la loro preoccupazione sulle incoerenze che l’attuale normativa di settore - applicabile alle banche, alle assicurazioni e alle società di investimento - presenta sul punto in questione.

In particolare, si menzionano i problemi relativi ai diversi fondamenti legali su cui si sono basate le linee guida congiunte delle tre Autorità, come pure il fatto che le quattro principali direttive sulla materia (IDD, MiFID 2, MCD, PAD)(1) differiscono in termini di wording formale, campo di applicazione, livello di granularità e date di applicazione delle rispettive disposizioni in materia di cross-selling.

Le Autorità chiedono alla Commissione UE di valutare le differenze nella vigente legislazione e di considerare eventuali iniziative necessarie per far sì che le Autorità stesse possano regolamentare le pratiche di cross-selling in modo coerente nei tre diversi settori.

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 (1) IDD: Insurance Distribution Directive. MiFID: Directive on Markets in Financial Instruments. MCD: Mortgage Credit Directive. PAD: Payment Accounts Directive.