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🇮🇹 Investimenti

IN CONSULTAZIONE DALL’IVASS LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 36/2011 IN MATERIA DI INVESTIMENTI

“Emanazione del Regolamento IVASS n. xx del xx/xx/xxxx recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo II-bis (principi generali in materia di investimenti), articolo 37-ter, e capo III (attivi a copertura delle riserve tecniche), articolo 38 del Codice delle Assicurazioni Private -– Modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all’implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sulla governance, con particolare riferimento al principio della persona prudente previsto dal regime Solvency II in tema di investimenti” DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 26/2015


IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
www.ivass.it


IVASS - Documento di Consultazione n. 26/2015


Nell’imminenza dell’entrata in vigore di Solvency II, IVASS ha avviato una pubblica consultazione su alcune modifiche da apportare al Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, in materia di investimenti e di attività a copertura delle riserve tecniche.

La revisione del Regolamento n. 36/2011 trae origine dalle novità introdotte dalla Direttiva Solvency II, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dalle Linee Guida EIOPA.

Con le modifiche si intende, in primo luogo, dare attuazione alle Linee Guida che disciplinano diversi aspetti attinenti al principio della persona prudente.

In tal senso, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate a identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.
Le imprese devono definire le proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività e di gestione del rischio di liquidità in modo coerente con il sopra menzionato principio della persona prudente, per il tramite dell’organo amministrativo, il quale approva le suddette politiche adottando una specifica delibera quadro che deve essere rivista almeno una volta l’anno.

Vengono meno i limiti quantitativi relativi alle diverse operazioni finanziarie oggetto della politica di investimento; conservano invece una loro specificità i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.

Il monitoraggio operato dall’impresa sulla propria area patrimoniale e finanziaria risulta caratterizzato da un significativo rafforzamento del sistema dei controlli interni.

Le imprese sono inoltre chiamate a utilizzare gli strumenti finanziari derivati e gli strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi in modo coerente con il principio della persona prudente.
Sono mantenuti, in materia di strumenti finanziari derivati:

  • l’obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati;
     
  • il divieto di utilizzare nella collateralizzazione dei derivati attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche;
     
  • il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza patrimoniale attivi oggetto di collateralizzazione in relazione ad operazioni in derivati, per la parte eccedente a quella eventualmente interessata dall’attivazione del collateral.

Le regole in materia di investimenti trovano concreta attuazione anche con specifico riguardo ai gruppi.

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dovranno essere specificamente selezionati e comunicati all’Istituto mediante la reportistica trimestrale.

Da ultimo, si è proceduto a una proposta di modifica degli articoli relativi ai registri delle attività a copertura delle riserve tecniche vita e danni.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 15 febbraio 2016.