Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Distribuzione assicurativa

“IDD DIRECTIVE”: APPROVATE DALLA COMMISSIONE LE NUOVE NORME SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insurance distribution and repealing Directive 2002/92/EC 2012/0175 (COD) PE-CONS 49/15 - 03. Dec. 2015


EUROPEAN COUNCIL – COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
http://www.consilium.europa.eu/en/home/


EUROPEAN COUNCIL - Link alla PRESS RELEASE (14. Dec. 2015)

EUROPEAN COUNCIL - Link al TESTO NORMATIVO


Il Consiglio europeo ha adottato, 14 dicembre, la Direttiva che stabilisce nuove norme in materia di distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive-IDD).

La nuova Direttiva abroga (e riformula) il testo della precedente Direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa e mira a:

  • migliorare la regolamentazione relativa alla retail insurance, in modo da facilitare l’integrazione del mercato unico europeo;
  • stabilire le condizioni necessarie per una corretta concorrenza tra distributori di prodotti assicurativi;
  • aumentare il grado di tutela dei consumatori, soprattutto con riguardo ai prodotti assicurativi vita “di investimento”.
  • estendere il campo di applicazione delle norme a tutti i canali distributivi, applicandole in modo proporzionale anche a chi effettua la vendita di prodotti assicurativi a titolo accessorio;
  • identificare, gestire e mitigare i conflitti di interesse;
  • inasprire le sanzioni amministrative e le misure da applicare in caso di mancata ottemperanza alle norme regolamentari;
  • migliorare l’adeguatezza e l’obiettività dei servizi di consulenza assicurativa; coniugare efficacemente la professionalità degli addetti alla vendita e il livello di complessità dei prodotti assicurativi;
  • garantire maggiore chiarezza in merito alle procedure di accesso al mercato nel caso di prodotti assicurativi venduti cross-border.

La Direttiva è ora in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione.
Gli Stati membri avranno a disposizione un periodo di 24 mesi per trasporre la Direttiva nell’ordinamento nazionale.