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SPAGNA: APPROVATA LA LEGGE IN MATERIA DI INFORMATIVA SUI PRODOTTI FINANZIARI

Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD – B.O.E. n. 265, 5 nov. 2015


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BOE Link al TESTO NORMATIVO

INESE - El semforo de riesgos de los productos financieros entrar en vigor en febrero (05.11.2015)


 

Il 4 novembre scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale spagnola ('Boletín Oficial del Estado' - BOE), l’Orden 2316/2105 del Ministerio de Economia Y Competitivitad, in materia di obblighi informativi e di classificazione dei prodotti finanziari. Il provvedimento entrerà in vigore nel  prossimo mese di febbraio.

Il testo prevede, per tutti prodotti finanziari presenti sul mercato - compresi quelli emessi dalle compagnie di assicurazione -, un’informativa sulla rischiosità e complessità del prodotto.

Si tratta di un documento informativo precontrattuale - standardizzato, snello e semplice - che si intende quale elemento di “warning” circa la rischiosità e complessità del prodotto finanziario, nell’intento di garantire una più attenta valutazione del rischio da parte del cliente.

 

Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina le assicurazioni sulla vita con finalità di risparmio (compresi i Planes de Prevision Asegurados “PPA” - con classe di rischio 1, il livello più basso nella scala dei rischi), i piani pensionistici individuali e collettivi, i depositi bancari e gli strumenti finanziari di cui all’art. 2.1 della Ley del Mercado de Valores (approvato con il Real Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre).

L’indicatore di rischio, che gli emittenti dovranno sottoporre al cliente allorchè vengano commercializzati tali prodotti, è una rappresentazione grafica che li classifica in sei categorie predefinite.

E’ previsto anche un obbligo di informativa in merito al rischio di liquidità e alla complessità del prodotto. Per la “vendita a distanza” dei prodotti finanziari, viene chiarito che tale informativa deve essere resa prima del perfezionamento del contratto.