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🇪🇺 Previdenza complementare

“GOOD PRACTICES” EIOPA IN MATERIA DI TRASFERIBILITA’ DEI DIRITTI PENSIONISTICI

“EIOPA highlights measures to facilitate the transfer of pension rights” – PRESS RELEASE (08.07.2015) BoS-15/104 - Final Report on Good Practices on individual transfer of occupational pensions rights 15/566 - Call for Advice on Transferability of supplementary pensions rights


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


EIOPA - Link alla PRESS RELEASE

EIOPA - Final Report on Good Practices on individual transfer of occupational pensions rights (EIOPA-BoS-15/104)

EIOPA - Call for Advice on Transferability of supplementary pensions rights (EIOPA-15/566)


EIOPA ha recentemente pubblicato un report dedicato alle “buone pratiche” in materia di trasferibilità dei diritti pensionistici nell’ambito dei sistemi europei di previdenza complementare.
L’Autorità europea ha individuato, in particolare, i principali ostacoli ai trasferimenti (transfrontalieri e nazionali) e ha indicato una serie di good practices per favorirne il superamento.

Secondo EIOPA, vi sono alcune “aree chiave” che - se opportunamente affrontate -  potrebbero notevolmente favorire la trasferibilità dei diritti pensionistici:

  • i trasferimenti nazionali e quelli cross-border dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Viene considerata una “good practice” il fatto che le operazioni transfrontaliere non siano penalizzate da norme più severe (Good Practice 3). Un serio impedimento alle operazioni di trasferimento è rappresentato dalle differenze esistenti, fra i vari paesi, quanto ai regimi di tassazione dei trasferimenti e dei capital payouts;
  • gli iscritti agli schemi previdenziali integrativi devono ricevere informazioni adeguate al fine di favorire “decisioni informate”, con particolare riguardo agli eventuali,  effettivi vantaggi derivanti  da un’operazione di trasferimento (Good Practice 8). È essenziale che l'informativa sia strutturata su diversi livelli, per renderla più esaustiva e completa. Ulteriori informazioni possono essere fornite mediante strumenti quali piattaforme online (Good Practice 7);
  • nel caso il trasferimento preveda oneri economici a carico degli iscritti, tali oneri dovrebbero essere esclusivamente riferiti all’effettivo lavoro necessario per svolgere  le operazioni di trasferimento. La presenza di spese “forfettarie” non è esclusa a priori, purché tali spese siano il riflesso di costi reali (Good Practice 9);
  • il processo di trasferimento dovrebbe essere efficiente, per consentire di completare le operazioni entro termini di tempo ragionevoli, senza immotivati ritardi (Good Practice 11).

Da ultimo, il report indica che le difficoltà associate all’identificazione e alla valutazione dell’idoneità degli schemi pensionistici riceventi rappresentano effettivo impedimento alle operazioni di trasferimento cross-border.