SOLVENCY II: ”REPORTING TEMPLATES” E OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO LA VIGILANZA
DGSFP – “Modelos cuantitativos anuales a remitir por entidades aseguradoras y reaseguradoras” BOE - “Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fijan los principios aplicables y el contenido de la información a presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para la adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio”
DGSFP - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
http://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/ladgsfp.asp
BOE – BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
http://www.boe.es/
Il 30 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale spagnola (Boletín Oficial del Estado - BOE) la Resolución del 25 marzo 2015 della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), contenente i principi e i contenuti dell’informativa (reporting) che le imprese e i gruppi assicurativi sono tenuti a trasmettere all’Autorità di vigilanza (DGSFP, appunto) relativamente alla fase preparatoria all’entrata in vigore di Solvency II.
DGSFP ha pubblicato, sul proprio sito web, i modelli di cui alla Resolución del 25 marzo. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti documenti:
- modelli di informativa quantitativa annuale per imprese assicuratrici/riassicuratrici (Allegato 1) e gruppi di imprese (Allegato 2);
- modelli di informativa quantitativa trimestrale per imprese assicuratrici/riassicuratrici (Allegato 3) e gruppi di imprese (Allegato 4);
- contenuti minimi dell’informativa qualitativa a carico di imprese e gruppi assicurativi (Allegato 5).
Quanto alle scadenze per la trasmissione a DGSFP delle informazioni:
- le imprese (ri-)assicuratrici che, a fine 2012, detenevano una quota di mercato cumulata almeno pari all’80% del totale sono tenute alla presentazione dell’informativa quantitativa e qualitativa annuale relativa al 2014 entro la data del 3 giugno 2015;
- le imprese (ri-)assicuratrici che, a fine 2012, detenevano una quota di mercato cumulata almeno pari al 50% del totale sono tenute - entro il 25 novembre 2015 - alla presentazione dell’informativa trimestrale corrispondente al trimestre chiuso in data 30 settembre 2015;
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i gruppi assicurativi caratterizzati da attività totali superiori a 12 miliardi di euro, iscritte nel bilancio consolidato corrispondente all’esercizio 2012, sono tenuti alla presentazione dell’informativa quantitativa e qualitativa annuale 2014 entro il 15 luglio 2015.
Invece, l’informativa quantitativa corrispondente al trimestre chiuso in data 30 settembre 2015 potrà essere presentata entro il 7 gennaio 2016.