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🇮🇹 Finanza islamica

LA FINANZA ISLAMICA: E' IN PIENA EVOLUZIONE E PUÒ SVILUPPARSI ANCHE IN ITALIA. QUADERNO CONSOB

“La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano” Quaderno Giuridico n. 6, luglio 2014

Simone ALVARO


CONSOB-COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
http://www.consob.it


Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE e al QUADERNO


CONSOB ha pubblicato uno studio – nella collana Quaderni Giuridici – sulla finanza islamica e il contesto giuridico ed economico in cui essa si inquadra nel nostro Paese.

La finanza islamica, come è noto, si ispira ai principi della Shariah. Tra questi principi vi è il divieto di tasso di interesse (Ribà), il principio della condivisione del rischio e del rendimento, il divieto di introdurre elementi di incertezza nei contratti (Ghìrar) e di speculare (Maysir), la proibizione del commercio e dell’investimento in beni o attività proibite (Haram).

Oggi le attività riconducibili alla finanza islamica nel mondo hanno raggiunto un valore complessivo di 1.800 miliardi di dollari e rappresentano l’1% della finanza mondiale.

Per quanto riguarda l’Italia, tuttavia, non sono ancora presenti significative iniziative di finanza islamica, anche se nel nostro Paese risiedono più di un milione e mezzo di musulmani.

Il quaderno CONSOB analizza le caratteristiche dei prodotti della finanza islamica sotto quattro prospettive:

  • la compatibilità dei prodotti e delle pratiche della finanza islamica con i principi della finanza convenzionale;
     
  • la riconduzione dei principali prodotti alla definizione di “valore mobiliare” contenuta nel Testo Unico della Finanza (TUF);
     
  • il regime di trasparenza dei prodotti finanziari islamici;
     
  • gli strumenti per attrarre in Italia i relativi investimenti.

In linea generale, concludono gli Autori, i prodotti finanziari islamici possono essere considerati compatibili con la regolamentazione finanziaria nazionale. Gli unici prodotti finanziari che non possono essere considerati shariah compliant sono i derivati che non svolgono una funzione di copertura del rischio.