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🇪🇺 PRIIPS

COMMISSIONE EUROPEA: CHIESTO A EIOPA UN PARERE TECNICO IN MATERIA DI “PRIIPS”

“Request for EIOPA’s technical advice on possible delegated acts concerning the regulation on key information documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPS)”


EUROPEAN COMMISSION – DG INTERNAL MARKET AND PENSIONS
https://eiopa.europa.eu/


COMM. EUROPEA - Link al DOCUMENTO (Ref. Ares(2014) )2522283 - 30/07/2014)

COMM. EUROPEA - Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE (PRIIPs)


Lo scorso  luglio, la Commissione Europea ha trasmesso una richiesta di parere tecnico (Technical Advice) all’Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e sui fondi pensione (EIOPA), in merito ad alcuni Atti Delegati in materia di prodotti di investimento al dettaglio “preassemblati” (“Packaged Retail and Insurance-based  Investment Products” – PRIIPs).

 A partire dall’entrata in vigore della normativa sui PRIIPs (prevista per novembre 2014), EIOPA avrà a disposizione un periodo di sei mesi per sottoporre alla Commissione il parere tecnico richiesto, che riguarda – in particolare – i seguenti aspetti:

  • criteri e fattori relativi ai poteri di intervento di EIOPA (rif.: Art. 16(8));
     
  • criteri e fattori legati ai poteri di intervento delle Autorità di vigilanza  nazionali (rif.: Art. 17(7)).

La normativa PRIIPs, tra l’altro, permette alla Commissione Europea di adottare Atti Delegati sui criteri utili a stabilire se un determinato PRIIP persegua obiettivi specifici di natura ambientale o sociale (Art. 8(4) del regolamento PRIIPs), ma la Commissione non ha richiesto pareri tecnici in merito a questa particolare disposizione.
Per contro, nel definire i criteri di utilizzo dei poteri di intervento in capo a EIOPA e alle Autorità di vigilanza nazionali, la Commissione chiede:

  • di garantire la coerenza con il lavoro svolto,  da parte di ESMA e di EBA,  in materia di poteri di intervento nel contesto della normativa MiFIR (ESMA ed EBA sono tenute a pubblicare il loro parere tecnico  prima del gennaio 2015);
  • di tenere conto della giurisprudenza in materia di normativa sulle vendite allo scoperto (Corte di Giustizia europea, C-270/12);
  • di garantire che i poteri di intervento, anche se rappresentano uno strumento  “di ultima istanza”, siano sufficientemente dinamici per far fronte a rischi significativi  che possano eventualmente insorgere sui mercati.

In parallelo, il Joint Committee delle Autorità di vigilanza europee prosegue nello sviluppo degli standard tecnici previsti dalla normativa PRIIPs  (che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione  entro la fine del 2015).