Panorama Assicurativo Ania

🇦🇺 Autoregolamentazione

AUSTRALIA: IN VIGORE DAL 1° LUGLIO IL NUOVO “CODE OF PRACTICE” PER L’ASSICURAZIONE DANNI

“New General Insurance Code of Practice sets benchmark in industry self-regulation”


ICA – INSURANCE COUNCIL OF AUSTRALIA
http://www.insurancecouncil.com.au/


ICA Link alla PRESS RELEASE , 01-July-2014

ICA General Insurance Code of Practice PAGINA DI PRESENTAZIONE

ICA General Insurance Code of Practice 2014


“ICA General Insurance Code of Practice” è un esempio di autoregolamentazione volta a garantire, nell’ambito delle assicurazioni danni, elevati standard di tutela del consumatore. L’adesione al Codice avviene su base volontaria ed esso  viene monitorato dal Financial Ombdsman Centre.

ICA-Insurance Council of Australia ha recentemente pubblicato una nuova versione (2014) del   Code of Practice, nell’intento di contribuire  a migliorare gli attuali livelli di consumer protection. Vengono fissati i benchmark in materia di self-regulation per le imprese assicuratrici, che sono tenute  al rispetto di standard supplementari (secondo l’Insurance Contracts Act, 1984).

La prima versione del Code of Practice è stata pubblicata nel 1994 e ha subito – tra il 1998 e il 2012 - diverse “revisioni”. Tra le caratteristiche principali della versione più recente:

  • sono posti agli aderenti obblighi più stringenti e dettagliati in materia di assistenza agli assicurati in situazioni di difficoltà economica;
  • vengono indicate chiare linee guida e tempistiche precise per la gestione dei sinistri e dei reclami;
  • viene introdotto un nuovo strumento di governance - il Code Governance Committee - indipendente da ICA e preposto alla vigilanza sulla compliance con quanto stabilito dal Codice.

Tutte le informazioni relative al Codice sono contenute in un apposito sito web (www.codeofpractice.com.au ). Il nuovo General Code of Practice 2014  è entrato in vigore il 1° luglio 2014; per la necessaria compliance, i membri ICA e gli aderenti avranno a disposizione un periodo di adeguamento e di transizione di 12 mesi.