Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Banca, Vigilanza

DEDURRE O NON DEDURRE (LE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE), QUESTO E’ IL PROBLEMA. IL REGIME TRANSITORIO DI BASILEA 3

Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE. Scelte normative al “regime transitorio”


BANCA D’ITALIA
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DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

NOTA (chiarimenti)


 

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), che traspongono nell’ordinamento comunitario, tra l’altro, le regole sul capitale di “Basilea 3”, prevedono un regime transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza (fondi propri) e di riserve di capitale (“buffer”) per le banche e le imprese di investimento.

Sulla base del testo finale della CRR/CRD IV, Bankitalia ha individuato due opzioni normative che sono state di recente sottoposte a consultazione.

Le opzioni normative in questione sono le seguenti:

  • opzione 1: improntata al maggior rigore, prevede l’applicazione sin dal 1° gennaio 2014 della definizione di capitale prevista a regime, senza alcuna flessibilità nella disciplina delle deduzioni, dei filtri e delle minorities, fatta eccezione per le scelte comuni summenzionate;
  • opzione 2: prevede l’applicazione, oltre che delle scelte comuni, dello scenario baseline del regime transitorio previsto da CRR/CRD IV, apportandovi alcune variazioni coerenti con l’attuale impianto prudenziale.

Entrambe le opzioni prevedono, indirettamente, un aspetto di particolare rilievo anche per il settore assicurativo, ossia la previsione, al ricorrere di determinati requisiti, di un trattamento alternativo alla deduzione per le partecipazioni assicurative significative, detenute da aziende o holding bancarie, che non superino il 15% del capitale della partecipata.

In particolare, il trattamento alternativo alla deduzione – che consiste in una ponderazione per il rischio del 370% – può essere permesso dall’Autorità di vigilanza ove siano rispettati alcuni requisiti volti ad assicurare l’integrazione dei sistemi di gestione del rischio tra la capogruppo bancaria e la partecipata assicurativa.