Panorama Assicurativo Ania

🇮🇳 Investimenti

INDIA: L’AUTORITA’ DI VIGILANZA AMPLIA LE OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO PER GLI ASSICURATORI


IRDA – INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
www.irda.gov.in/

ASIA INSURANCE REVIEW 03-09-13
http://www.asiainsurancereview.com


IRDA Circular 23.08.2013 - Permission to insurers to invest in category I&II Alternative Investment Funds (AIFs)

India: Regulator widens investment channels for insurers


Secondo il dettato della circolare pubblicata a fine agosto dall’Autorità di vigilanza sul settore assicurativo in India (IRDA), alle imprese assicuratrici viene permesso di investire in Fondi di Investimento Alternativi (AIF) “di seconda categoria”. Tale categoria include  private equity funds e i fondi di fondi.

Secondo le norme stabilite dalla Borsa valori indiana (SEBI), i fondi di investimento alternativo (AIF) si dividono in tre tipologie.

La categoria AIF I)(1) è costituita da fondi ai quali sono associati incentivi da parte del Governo o della Borsa Valori e includono venture capital funds, social venture funds,  fondi che investono nell’ambito delle PMI e delle infrastrutture. Si tratta di fondi chiusi e non soggetti a leveraging.
IRDA ha posto in evidenza che gli assicuratori sono tenuti a limitare i propri investimenti all’ambito delle infrastrutture e delle PMI.

La categoria AIF III) è costituita dagli investimenti a breve termine, tra cui gli hedge funds. Tale tipologia di fondi è soggetta a elevato leveraging.
In merito ai fondi appartenenti alla categoria AIF II),  ve ne sono alcuni (ad esempio, i private equity funds) caratterizzati da rendimenti più elevati e da maggior rischiosità; a differenza della categoria AIF-I), inoltre, ai fondi AIF-II) non vengono associati incentivi specifici. 

I maggiori beneficiari di tali novità regolamentari sono le imprese assicuratrici di grandi dimensioni, i cui portafogli “tradizionali” sono caratterizzati da ampie disponibilità.

Secondo quanto previsto dalla circolare   della vigilanza, l’esposizione complessiva degli assicuratori vita in venture funds e AIF non può superare il 3% del patrimonio del fondo, mentre per gli operatori danni il limite è posto al 5% degli investment assets.

Per entrambi i comparti assicurativi, inoltre, l’esposizione  a ogni singolo AIF/Venture Fund non può superare limiti precisi, riportati nel testo della circolare (ciò non si applica, tuttavia, ad investimenti precedenti l’entrata in vigore delle disposizioni in esame).
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(1) Nel marzo 2013 le imprese assicuratrici indiane  hanno ottenuto di poter investire in fondi appartenenti a questa categoria.