Panorama Assicurativo Ania

🇨🇱 Contratto di assicurazione

CILE: PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE DI COMMERCIO SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La SVS publica las normas de las disposiciones del contrato de seguros del código de comercio

BOLETIN DIARIO DE SEGUROS - BDSAL - 31/07/2013


INESE
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MINISTERO DE HACIENDA - Ley n. 20.667 (2013) - Contrato de Seguro

SVS (Vigilanza) - Norma de Carcter General N 349

SVS (Vigilanza) - Circular N 2114

SVS (Vigilanza) - Circular N 2115


L’Autorità di vigilanza del mercato assicurativo cileno (SVS - Superintendencia de Valores y Seguros) ha emanato, nel luglio scorso, tre provvedimenti in attuazione delle norme contenute nel Titolo VIII, Libro II, del Codice del Commercio (introdotte con la Ley n. 20.667, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel maggio 2013).

Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo 1° dicembre 2013  e modificano il Codice di Commercio cileno (che data del 1865) in materia di contratto di assicurazione.

Il primo provvedimento è la  Norma de Carácter General N° 349 (che sostituisce la precedente Norma N° 124) e definisce il contenuto minimo dei contratti di assicurazione commercializzati a decorrere del 1° dicembre, tenendo conto della nuova regolamentazione in materia contrattuale che ha modificato il Codice del Commercio. 

La natura “imperativa” e “non derogabile” delle disposizioni introdotte dalla Ley N. 20.667 rappresenta una novità rilevante, visto che – sino ad ora –  le norme contenute nel Codice non erano caratterizzate da obbligatorietà. Nelle intenzioni del legislatore, le nuove disposizioni dovrebbero consentire di offrire un maggior grado di tutela all’assicurato.

Al fine di  promuovere il diffondersi di maggior “consapevolezza” tra la clientela che intende acquistare prodotti assicurativi, la nuova normativa prevede che il contratto di assicurazione debba essere caratterizzato da specifici requisiti/contenuti minimi, stabilisce che il testo di polizza debba richiamare espressamente la tipologia del rischio assicurato (e non contenere nomi di fantasia o commerciali), esprimendosi attraverso terminologia di uso comune e definendo chiaramente i concetti “tecnici”.

Il secondo provvedimento, la Circular N° 2114, disciplina l’obbligo in capo alle imprese di restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta nel caso di scioglimento anticipato del contratto.

Le imprese sono tenute a corrispondere tale quota di premio entro il termine di 10 giorni dalla data di rescissione del contratto. La parte di premio da restituire è calcolata in base al periodo assicurativo non goduto, senza alcuna detrazione.

Il terzo provvedimento, la Circular N° 2115, impartisce istruzioni per la trasmissione alla Superintendencia de Valores y Seguros delle sentenze emesse in via definitiva su materie  regolamentate dal Titolo VIII del Libro II e del Titolo VII del Libro III del Codice del Commercio, nei procedimenti in cui siano coinvolte imprese assicuratrici. Tale informativa sarà poi resa disponibile sul sito dell’Autorità.