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🇪🇺 Investimenti di lungo termine, Regolamentazione

COMMISSIONE EUROPEA: PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEI “LONG TERM INVESTMENT FUNDS”

‘Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, on European Long-term Investment Funds’ COM(2013) 462 final (26.06.2013)


EUROPEAN COMMISSION
http://ec.europa.eu/


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PRESS RELEASE: New Funds to make long-term investment easier



Lo scorso 26 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di regolamento per l’introduzione di nuovi fondi (gli European Long-Term Investment Funds - ELTIF) rivolti a chi intende investire in società e progetti secondo logiche di lungo termine.

I nuovi fondi sono destinati a essere accessibili per qualsiasi tipologia di investitore (sia istituzionale sia “retail”), fermi restando alcuni requisiti stabiliti dalla legge. Le regole proposte stabiliscono, in particolare, in quali tipi di attività e di imprese gli ELTIF sono autorizzati a investire: ad esempio, nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, dell’energia sostenibile. Inoltre, al fine di offrire adeguata tutela agli investitori, i gestori degli ELTIF dovrebbero rispettare, nella loro interezza, i rigorosi requisiti previsti dalla Direttiva in materia di gestione dei fondi di investimento alternativi (“Alternative Investment Fund Managers Directive”)(1).

Sulla base della proposta, gli ELTIF sono tenuti a soddisfare una normativa comune, in modo tale da:

  • disporre sempre di un depositario, per mantenere gli attivi in sicurezza;
     
  • rispettare le regole relative alla dispersione degli attivi e contenere il rischio di concentrazione;
     
  • utilizzare i derivati solo per gestire i rischi di valuta connessi con le attività detenute e non a fini speculativi;
     
  • rispettare limiti precisi relativamente agli importi che possono essere presi a prestito.

Gli ELTIF investiranno in attività poco liquide, delle quali risulta difficile la compravendita. Le imprese destinatarie dei fondi, inoltre, devono avere la garanzia che i capitali resteranno a loro disposizione per il tempo necessario: agli investitori, pertanto, è fatto divieto di ritirare il capitale fino alla scadenza prefissata (anche superiore a un decennio). Il beneficio per gli investitori sarebbe rappresentato dalla regolarità dei flussi di reddito prodotti dall’investimento e – eventualmente – da un “premio di illiquidità”.

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(1) Disponibile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:EN:PDF