Panorama Assicurativo Ania

🇵🇪 Contratto di assicurazione

PERU’: APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

El Congreso de la República aprueba el Proyecto de ley de contrato de seguros


INESE (BDSAL News Release 15.10.2012)
http://www.inese.es/


Link alla News Release INESE

EL PERUANO (21.10.2012) Ley del Contrato de Seguro favorece al consumidor


 Il Congreso de la Republica, lo scorso  mese di ottobre, ha approvato il progetto di riforma della disciplina del contratto di assicurazione.

Il progetto di legge, approvato dalla Comisión de Justicia – e al quale ha collaborato un gruppo di esperti presieduto dal presidente dell’Asociación Peruana de Derecho de Seguros -  recepisce le modifiche proposte dalla Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  (SBS), su istanza della Comisión de Economía e dell’industria assicurativa. 

La nuova disciplina sostituisce quella precedentemente in vigore, contenuta nel Codice di Commercio del 1902.
Secondo gli operatori del mercato assicurativo, il nuovo testo risulta eccessivamente orientato verso la tutela dell’assicurato-consumatore; per contro, i promotori della legge sostengono la validità dei suoi contenuti, asserendo che la nuova legge rimedia a una situazione di asimmetria informativa.
A sostegno di quest’ultima tesi viene sottolineato il fatto che il cliente non conosce il linguaggio tecnico né la complessa materia assicurativa; pertanto,  quest’ultimo si trova in una posizione  contrattuale di svantaggio rispetto all’impresa, soprattutto nel caso in cui questa, per qualsiasi motivo, non effettui la prestazione assicurativa. 

Qui di seguito alcune tra le “novità” di maggior rilievo: 

  • la sospensione della copertura assicurativa in caso di mancato pagamento del premio interviene solo 30 giorni dopo la scadenza prevista il pagamento e sempreché la compagnia abbia provveduto per tempo a  darne comunicazione all’assicurato (Art. 21);

     
  • la nuova disciplina favorisce la “mobilità” degli assicurati del ramo salute  (compreso il passaggio alle Entidades Prestadoras de Salud) (Art. 118), mantenendo la validità della copertura;

     
  • la vigilanza (SBS) dovrà definire le condizioni contrattuali le clausole-base dei contratti di massa, personali  e delle assicurazioni obbligatorie (Art. 27);

     
  • il divieto di applicare clausole vessatorie e di esercitare pratiche abusive (Artt. 39, 40 e 41);

     
  • l’obbligo di comunicare all’assicurato – con un anticipo di almeno 45 giorni sulla data di rinnovo – eventuali  modifiche contrattuali che l’impresa intende applicare (Art. 7);

     
  • eventuali reticenze o inesattezze rilevate nelle dichiarazioni rese dall’assicurato sono causa di annullamento del contratto solo in caso di accertato dolo o grave negligenza  dell’assicurato (Artt. 8, 15 e 59). 

Il sinistro dovrà essere liquidato entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell’impresa, della documentazione completa inviata dall’assicurato. E’ tuttavia possibile richiedere una proroga dei termini alla vigilanza (Art. 74).