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OLANDA: IN VIGORE L’ “INTERVENTION ACT”. RAFFORZATI I POTERI DI VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI FINANZIARIE IN DIFFICOLTA’

Nautadutilh Banking and Finance Update

DNB - De Nederlandsche Bank


Press release: Entry into force of Intervention Act in the Netherlands (28.06.2012)

DNB Bulletin: DNB and Minister of Finance have been assigned additional powers in respect of financial enterprises in difficulties (14.06.2012)


Il 13 giugno 2012 è entrato in vigore, in Olanda, l’Intervention Act.

Il testo di legge, che ha effetti retroattivi al 20 gennaio 2012, rafforza i poteri di vigilanza sul settore finanziario, affidati alla Banca Centrale olandese (DNB-De Nederlandsche Bank), e rende possibile che le istituzioni finanziarie in difficoltà (imprese assicuratrici o istituti di credito) possano essere – in toto o in parte – trasferite a terzi. Al Ministero delle Finanze, inoltre, vengono conferiti ampi poteri di intervento nell’attività degli istituti finanziari in difficoltà, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Al fine di incrementare l’efficacia di tali misure speciali, l’ Intervention Act contiene norme restrittive dei diritti contrattuali delle controparti di:

  • un istituto di credito o impresa assicuratrice che sia/sia stato soggetto a una delle suddette misure;
     
  • un’istituzione finanziaria appartenente allo stesso gruppo della banca/compagnia assicuratrice di cui al punto precedente.

In un comunicato dello scorso giugno della Banca Centrale viene puntualizzato che l’intervento di DNB nei confronti di un’istituzione finanziaria in difficoltà è possibile nel caso in cui:

  • siano palesi i segni di un trend negativo relativamente al patrimonio, alla liquidità, alla solvibilità e alle riserve tecniche di un’impresa assicuratrice o di un istituto di credito; 
    e
  • sia prevedibile che tale evoluzione negativa non possa essere contrastata in misura sufficiente e/o in tempo utile.

Il trasferimento degli attivi e/o delle passività ai terzi permette la suddivisione dell’istituzione finanziaria in difficoltà in due realtà separate, una “buona” e l’altra di “cattiva” qualità. Nel caso non sia possibile il trasferimento a causa di mancanza di una “third party institution” ricevente, è possibile avvalersi temporaneamente di una “bridge institution”.

Quanto all’intervento del Ministero delle Finanze nell’attività degli istituti finanziari in difficoltà, DNB precisa che quest’ultimo ha ricevuto anche il potere di espropriare attività e/o passività e valori mobiliari emessi, nel caso in cui il Ministero stesso possa ritenere fondata una grave e immediata minaccia per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

L’ Intervention Act, conclude la Banca Centrale olandese, risulta essere in linea con i recenti provvedimenti atti a rafforzare i “piani anticrisi” di molti paesi europei e con simili misure già annunciate dalla Commissione europea e dal Financial Stability Board.