Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Pricing, discriminazione

DIFFERENZIAZIONE DELLE TARIFFE IN BASE AL SESSO DELL’ASSICURATO: CONFRONTO TRA LA NORMATIVA USA E QUELLA EUROPEA

Gender Factor in the Insurance Law: Recent Development of the ECJ in Context with the U.S. Approach - Febbraio 2012

Vadim Mantrov


SSRN – Social Science Research Network
http://www.ssrn.com


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L’articolo analizza il differente approccio con cui la legislazione statunitense e quella  europea hanno affrontato il tema della discriminazione tariffaria in base al sesso  dell’assicurato (si fa riferimento alle coperture auto, alle assicurazioni di persone e di rendita), in relazione al conflitto generato dal confronto con i principi di “non-discrimination” e di “equità di trattamento” in assicurazione.

L’analisi della realtà statunitense richiede di considerare sia la normativa statale sia quella federale.

Infatti, alcuni Stati hanno adottato restrizioni imperniate sul rispetto del “principio di non discriminazione” fra i due sessi in assicurazione, mentre altri non hanno attivato misure analoghe: a differenza di quanto è accaduto nell’Unione europea, negli Stati Uniti la fondamentale questione della “liceità” dell’applicazione di tale differenziazione tariffaria resta sostanzialmente irrisolta.

E’ tuttavia necessario sottolineare come, ad esempio, la Corte Suprema statunitense abbia emesso due specifiche sentenze che hanno escluso l’applicazione della discriminazione tariffaria in base al sesso in assicurazione. Si tratta, in primo luogo, del caso  di calcolo della rendita riferita a piani previdenziali aziendali;  accanto a questa  prima “eccezione”, poi, se ne è aggiunta una seconda che riguarda  le polizze sanitarie (destinata a entrare in vigore a partire dal 2014).

Di fatto, comunque, tali sentenze prevedono il divieto di applicare la discriminazione tariffaria, ma non affrontano la questione della “liceità” delle medesime.

Come già specificato, a differenza di quanto accade negli USA, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha invece affrontato la questione della “liceità”, esprimendosi in favore della totale abolizione della discriminazione tariffaria in base al sesso dell’assicurato (attraverso un’interpretazione restrittiva rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2004/113/CE). In assicurazione, pertanto, la tariffazione differenziata sulla base del sesso dell’assicurato sarà considerata una pratica non ammessa a partire dal 21 dicembre 2012.