Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Discriminazione

PARITA’ DI TRATTAMENTO FRA UOMO E DONNA (TARIFFE “UNISEX”) NEI CONTRATTI ASSICURATIVI E NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

Sex Discrimination in Private Insurance Contracts and the EU Law - May 1, 2012

Pierpaolo Marano


SSRN – Social Science Research Network
http://ssrn.com


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Il paper prende in esame il principio della parità di trattamento fra uomo e donna nell’ambito dell’assicurazione privata.

La materia è analizzata partendo da quanto stabilito dalla Direttiva europea 2004/113/EC, che sancisce il divieto di discriminazione in base al sesso per l’offerta di prodotti e servizi. In particolare, l’impatto in campo assicurativo discende dal divieto di applicare tariffe e di prevedere prestazioni assicurative  differenziate in base al sesso degli assicurati.

Il legislatore europeo, tuttavia, aveva previsto che - limitatamente a casi oggettivamente dimostrabili tramite evidenze statistiche e attuariali - il genere dell’assicurato potesse essere qualificato come elemento di discriminazione, tenendo di fatto aperta la possibilità di applicare in materia assicurativa tariffe e prestazioni differenziate. I margini di questa discrezionalità dovevano essere regolati dai singoli Stati entro il 21 dicembre 2007.

Con la sentenza del 1° marzo 2011, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato nulla la facoltà per gli Stati membri di riconoscere ammissibili situazioni in cui il genere dell’assicurato fosse condizione di discriminazione, definendo di fatto uno scenario del tutto nuovo per il mondo assicurativo: dal 21 dicembre 2012, pertanto, i contratti assicurativi dovranno prevedere condizioni e prestazioni unisex.

L’autore del paper analizza la sentenza della Corte di Giustizia europea e le sue motivazioni. In particolare, si concentra sull’ipotesi che la decisione della Corte possa essere stata condizionata dall’accettabilità sociale dell’esistenza di differenziazioni di genere. L’autore sostiene che la decisione è imperniata sull’idea di “applicare un trattamento uguale a situazione uguale”, ignorando ogni considerazione oggettiva di carattere statistico e attuariale.

Di conseguenza,  le compagnie di assicurazione saranno indotte a ricorrere a criteri di classificazione della clientela – ad esempio, stilati sulla base dello stile di vita  –  che, pur essendo meno efficienti (e, quindi, più costosi per gli assicurati), si rivelerebbero più “accettabili” da parte dell’opinione pubblica.  

E’ poi contraddittorio, secondo l’autore, che alcune differenziazioni (per età, per disabilità) siano invece state accettate nella proposta di Direttiva UE del 15 luglio 2011, sull’attuazione del principio di parità di trattamento fra persone.