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🇧🇪 Compliance

BELGIO: NUOVO REGOLAMENTO DI VIGILANZA IN MATERIA DI “COMPLIANCE OFFICERS”

Arrêté royal portant approbation du règlement de l’Autorité des services et marchés financiers relatif à l’agrément des compliance officers. Rapport au Roi. - F. 2012 — 938 [C-2012/03100] - 12 MARS 2012. — (Moniteur Belge, 26.03.2012)

FSMA – Autorité des Services et Marchés Financiers


Moniteur Belge del 26.3.2012

Nota della Vigilanza: Note explicative concernant la demande dagrment des compliance officers aupres de la FSMA


Tra le competenze dell’Autorità belga per la vigilanza sui mercati e sui servizi finanziari (FSMA) rientra, naturalmente, quella di vigilare sul rispetto delle regole di condotta da parte delle imprese assicuratrici; a tal fine, queste ultime devono nominare un  “compliance officer”, che diventa quindi “interlocutore privilegiato” della vigilanza e, per tale ragione, è tenuto a ricevere da quest’ultima formale riconoscimento (“agrément”) per poter esercitare la propria attività.

Al tal fine, il ”compliance officer” deve dimostrare di  possedere i seguenti requisiti:

·   competenza nella valutazione delle procedure da seguire e delle misure da attuare per permettere il rispetto delle regole da parte dell’impresa  e per poter fornire consiglio adeguato in materia;

·   avere al suo attivo un’esperienza almeno triennale, acquisita svolgendo le funzioni sulle quali è chiamato ad esercitare la sua attività di “compliance officer”;

·   possesso di un Master oppure, in alternativa, dimostrare di aver acquisito esperienza pratica e conoscenze in materia finanziaria;

·     accumulo di  approfondite conoscenze sui contenuti delle regole di condotta e sulla loro applicazione. In questo senso, il  “compliance officer” deve aver superato un  corso di formazione e un apposito esame (riconosciuti da FSMA);

·   possesso di requisiti di onorabilità professionale; inoltre, la responsabilità civile professionale derivante dalla sua attività deve essere coperta da apposita polizza assicurativa.

E’ previsto un regime transitorio, per cui i “compliance officers” già operativi alla data del 1° aprile 2011 non sono tenuti a seguire un percorso formativo né a sottoporsi a un esame per ottenere il necessario riconoscimento da FSMA (ferme restando le altre condizioni).

Al fine di poter usufruire di un regime transitorio, le imprese assicuratrici sono tenute a presentare una domanda di “agrément” all’Autorità di vigilanza entro il 5 luglio 2012  (FSMA ha pubblicato sul proprio sito l’apposita modulistica e una nota esplicativa).