Panorama Assicurativo Ania

Solvency II, Equivalenza paesi terzi, Vigilanza

EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI: IN VISTA UN REGIME TRANSITORIO PER SETTE PAESI?

EUROPEAN COMMISSION - LETTER to EIOPA on transitional regime for equivalence of third countries (Australia, Chile, Hong Kong, Israel, Mexico, Singapore, South Africa) under Solvency II - (Ref. Ares(2012)118381, Feb. 2nd, 2012)

Commissione Europea


EUROPEAN COMMISSION - LETTER to EIOPA on transitional regime for equivalence under S-II


All’inizio di febbraio la Commissione Europea (nella persona di Jonathan Faull, a capo della Direzione Generale “Mercato Interno e Servizi”) ha inviato una lettera a Gabriel Bernardino, Chairman EIOPA (l’Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e sui fondi pensione) con la richiesta di procedere all’analisi dei criteri di equivalenza dei regimi di vigilanza prudenziale in vigore in sette paesi extraeuropei.

L’esito delle analisi potrebbe costituire la premessa per l’applicazione di un regime transitorio di equivalenza, rispetto a “Solvency II”, dei regimi di solvibilità vigenti in tali paesi.

I “paesi terzi” che hanno espresso interesse a far parte di un “regime transitorio” sono: Australia, Cile, Hong Kong, Israele, Messico, Singapore e Sud Africa. A tale elenco si aggiungono Brasile, Cina e Turchia (paesi con i quali, comunque, la Commissione ha avviato soltanto discussioni preliminari).

In riferimento agli Stati Uniti, nella lettera viene indicato che la Commissione ha incontrato alcuni rappresentanti del Federal Insurance Office americano. Si è giunti alla definizione di un piano di lavoro, nell’intento di favorire la cooperazione in ambito assicurativo (che migliorerebbe la tutela del consumatore, avvantaggerebbe il business in generale e aumenterebbe l’efficacia della vigilanza).

Con riguardo al Giappone, inoltre, EIOPA ha recentemente espresso (ottobre 2011) la propria valutazione tecnica in merito all’equivalenza del “solvency regime” con riferimento all’attività riassicurativa (art. 172, Direttiva 2009/138/CE) (1).
L’Autorità di vigilanza giapponese ha espresso interesse verso un regime transitorio di equivalenza in merito anche agli altri due aspetti previsti dalla Direttiva Solvency, ossia:
- art. 227 (imprese di paesi terzi facenti parte di un gruppo europeo);
- art. 260 (vigilanza di gruppo su imprese UE con capogruppo avente sede in un paese terzo).

Nella sua lettera, Jonathan Faull propone a EIOPA l’avvio di ulteriori contatti e confronto con JFSA (Japanese Financial Services Agency) su tali due aspetti aggiuntivi.

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(1) Sul tema, si veda anche:
“PUBBLICATI DA EIOPA I “FINAL REPORTS” SULL’EQUIVALENZA DEI REGIMI DI VIGILANZA DI SVIZZERA, BERMUDE, GIAPPONE”, in: Panorama Assicurativo n. 97, novembre 2011 (Sezione “Unione Europea”).