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Conglomerati finanziari

CONGLOMERATI FINANZIARI EUROPEI: APPROVATE LE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA DEL 2002

Council adopts directive to strengthen supervision of Financial Conglomerates

Council of the European Union


DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC, 2006/48/EC and 2009/138/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate - PE-CONS 39/11, 19.10.2011

ADDENDUM - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC and 2006/48/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (first reading) Adoption of the legislative act - 15670/11-ADD1, 21.10.2011

Link alla press release (08.11.2011)


Il Consiglio europeo ECOFIN ha adottato, l’8 novembre, una nuova Direttiva che modifica la disciplina comunitaria in materia di conglomerati finanziari.

Il provvedimento modifica l’attuale quadro normativo con riguardo ai seguenti aspetti:

- inclusione delle “asset management companies” nei test per l’identificazione dei conglomerati finanziari;
- possibilità di esenzione per i gruppi di dimensioni contenute, se il supervisor valuta come trascurabili i rischi ad essi relativi;
- possibilità di valutazioni “risk based”, in aggiunta alle definizioni già esistenti con riguardo alla dimensione, ai fini dell’identificazione dei conglomerati finanziari;
- possibilità di vigilanza di settore specifica per banche e assicurazioni e vigilanza supplementare della “parent entity” del conglomerato, anche nel caso in cui quanto precede si riferisca a una holding company. Secondo la normativa vigente, i supervisors sono tenuti a scegliere quale tipo di vigilanza applicare quando un gruppo acquisisce una partecipazione significativa in un altro settore e quando la “parent entity” è una holding company.

Ciò implica modifiche alla normativa settoriale relativa a banche e imprese di investimento(1) e variazioni alla Direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese assicuratrici facenti parte di gruppi assicurativi(2). Inoltre, vengono apportate modifiche a “Solvency II”, con l’introduzione della definizione di “Mixed Financial Holding Company”.

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(1) “Direttiva 2006/48/CE, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio”;
“Direttiva 2006/49/CE, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi”.

(2) “Direttiva 98/78/CE, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo”.