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“RIMPATRIO” COATTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DEGLI ASSICURATORI ARGENTINI: “REGLAMENTO” DELLA VIGILANZA

Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Modificación. Boletin Oficial de la Republica Argentina, n. 32.264, 27-10-2011 SSN - Resolución n. 36.162/2011

SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación


Visualizza il Boletin Oficial 27-10-2011:

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L’Autorità argentina per la vigilanza sull’attività assicurativa (SSN-Superintendencia de Seguros de la Nación) ha pubblicato un nuovo Regolamento, apparso sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 ottobre.

La nuova risoluzione impone che tutti gli assets liquidi (“disponibilidades”) e gli investimenti delle imprese assicuratrici all’estero debbano essere “rimpatriati” (con ciò intendendo che gli investimenti esteri devono essere liquidati e i capitali così “liberati” devono trovare impiego in patria).

In concreto, il nuovo “Reglamento” stabilisce i seguenti obblighi:

- entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento (ossia il 14 novembre 2011), tutte le imprese assicuratrici devono trasmettere alla vigilanza un documento ufficiale contenente l’elenco dettagliato di tutti gli assets/investimenti esteri in portafoglio;

- entro 50 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento (24 dicembre 2011), tutte le imprese assicuratrici devono dimostrare alla vigilanza di aver provveduto a trasferire in Argentina tutti gli assets e gli investimenti detenuti all’estero. A partire da tale data, nessuna impresa di assicurazione sarà autorizzata a detenere riserve o investimenti al di fuori del territorio nazionale.

Il “Reglamento” indica anche che l’Autorità di vigilanza può autorizzare temporaneamente il mantenimento di investimenti esteri nel caso in cui il mercato nazionale non sia in grado di fornire adeguati strumenti atti a consentire di far fronte agli impegni assunti da parte dell’impresa o quando venga provata l’effettiva difficoltà di adeguarsi alle disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento non è applicabile alle imprese di riassicurazione che detengano all’estero investimenti in misura inferiore al 50% del proprio capitale.