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🇨🇷 Contratto di assicurazione

COSTA RICA: ENTRA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Ley Reguladora del Contrato de Seguros - Ley 8956/2011

Banco Central de Costa Rica


Entra en vigor la nueva 'Ley Reguladora del Contrato de Seguro' Boletin Diario de Seguros 13-09-2011

Testo di legge (Ley 8956 sul contratto assicurativo)

Testo di legge (Ley 8653 sul mercato assicurativo, rivisto al 12-9-2011)


La nuova “Ley Reguladora del Contrato de Seguros” (Legge n. 8956, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175/2011) è entrata in vigore in Costarica lo scorso 12 settembre.

Si tratta della più importante riforma della disciplina assicurativa dopo la 'Ley Reguladora del Mercado de Seguros' (Ley 8653), promulgata nell’agosto 2008 (della quale è stata peraltro pubblicata una nuova versione, riveduta al 12 settembre 2011).

La nuova legge sul contratto assicurativo provvede a regolamentare i contratti di tutti i rami, ad eccezione delle assicurazioni obbligatorie, che continueranno ad essere disciplinate dalla speciale regolamentazione ad esse riservata.

La nuova legge verrebbe applicata a queste ultime solo in via suppletiva.
Le nuove disposizioni semplificano e modernizzano il quadro regolamentare, mediante l’introduzione di:
- disposizioni generali applicabili a tutti contratti di assicurazione;
- disposizioni specifiche e diversificate per il comparto vita e quello danni.

Tra le novità contenute nel nuovo testo di legge vi è il divieto di utilizzare informazioni di carattere genetico ai fini dell’assunzione del rischio, una regolamentazione dettagliata delle modalità di contrattazione collettiva e la creazione - entro tre anni - di un Registro Unico dei beneficiari di prestazioni assicurative derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (la tenuta del Registro sarà a carico della Superintendencia General de Seguros).

La nuova legge concede agli assicuratori un termine di sei mesi, o comunque fino al 12 marzo 2012, per uniformarsi alle nuove disposizioni.

I contratti in essere continueranno ad essere disciplinati dalla legge del 1922, fino al momento del loro eventuale rinnovo.