Panorama Assicurativo Ania

Solvency II

“OMNIBUS II”: DRAFT REPORT DEL PARLAMENTO EUROPEO (RAPPORTEUR: BURKHARD BALZ)

Draft Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in respect of the powers of the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities and Markets Authority (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD)) - 27 July 2011

Burkhard Balz (Rapporteur)


European Parliament - Committee on Economic and Monetary Affairs
http://www.europarl.europa.eu


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Il quadro legislativo relativo alla vigilanza finanziaria in Europa, come noto, è oggetto di un processo di profonda revisione.

La proposta di Direttiva Omnibus II - pubblicata il 19 gennaio scorso – prevede il rinvio della data di recepimento della direttiva Solvency II al 31 dicembre 2012, la sua entrata in vigore al 1° gennaio 2013 e introduce modifiche al fine di specificare l’esercizio di alcuni poteri dell’EIOPA e dell’ESMA(1).

Il 27 luglio scorso, il Parlamento Europeo (nella fattispecie la Commissione “Affari economici e monetari”) ha pubblicato una ponderosa relazione (191 pagine, "Rapporteur" è il tedesco Burkhard Balz) che emenda, in molti punti, il progetto originario della Commissione europea e propone di rinviare l’entrata in vigore di Solvency II di un ulteriore anno, al gennaio 2014.

Precisamente, le compagnie dovranno avviare un piano di attuazione già nel 2013, ma saranno obbligate a rispettare i nuovi requisiti solamente a partire dal 2014.

Il Draft report, in sostanza, contiene emendamenti alla direttiva Solvency II in relazione sia al nuovo ruolo dell’EIOPA sia alle modalità di attuazione del progetto.

Il documento rileva che:
- la proposta originaria della Commissione non contiene nessun regulatory tecnical standard(2). Gli emendamenti del Parlamento prevedono, invece, che buona parte degli atti delegati previsti nel testo della Commissione diventino standard tecnici (in quanto tali, proposti dall’EIOPA);
- il Regolamento istitutivo dell’EIOPA prevede che l’Autorità possa assumere decisioni vincolanti per le parti (in determinati casi) al fine di ottenere la soluzione delle controversie. La proposta del Parlamento è di aumentare i poteri decisionali e di mediazione dell’EIOPA, estendendoli, ad esempio, alla vigilanza di gruppo;
- l’EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo determinante nello sviluppo di una formula per il calcolo dell’ illiquidity premium e, quindi, procedere alla revisione della proposta originale della Commissione, tenendo conto dei risultati del quinto studio di impatto quantitativo (QIS);
- la proposta della Commissione prevede diverse disposizioni transitorie da introdurre attraverso delegated acts che ne specifichino tempi e durata. Visto che tali disposizioni devono essere rispettate dalle imprese assicuratrici, sarebbe opportuno, affinché che gli stakeholders possano valutare correttamente l’impatto delle novità regolamentari, che le disposizioni transitorie siano ridotte al minimo e che, per quanto possibile, siano già incluse nel quadro normativo della direttiva.

Un primo scambio di opinioni sul testo del Rapporteur è previsto, in seno alla Commissione Affari Economici e Monetari, alla fine di agosto.

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(1) Si veda “PROPOSTA DI DIRETTIVA “OMNIBUS II”: CAMBIAMENTI PER “SOLVENCY II” E NUOVE FUNZIONI PER L’EIOPA” in Panorama Assicurativo n. 88, Febbraio 2011.
(2) Sulla base di quanto previsto dal Trattato di Lisbona, da “Omnibus I” e i regolamenti delle nuove autorità europee di vigilanza (EIOPA, ESMA, EBA) sarebbe opportuno, ritiene il relatore, l’utilizzo di "delegated acts" e "implementing acts".