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Discriminazione

CORTE DI GIUSTIZIA UE: PREMI E PRESTAZIONI ASSICURATIVE UNISEX DAL 21 DICEMBRE 2012

Prendere in considerazione il sesso dell’assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione


Corte di giustizia dell’Unione europea
http://curia.europa.eu


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Visualizza la Causa C-236/09 - Sentenza nella causa Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e a.


Una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, emanata il 1° marzo scorso, stabilisce il principio secondo cui prendere in considerazione il sesso dell’assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione.

La Corte ha dato ragione a un’associazione belga per i diritti del consumatore e a due privati cittadini, autori di un ricorso contro la legge belga di trasposizione della direttiva UE (2004/113/CE), che, a partire dal 21 dicembre 2007, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, ma che, al tempo stesso, ammette un’eccezione.

La deroga consta nella possibilità, per gli Stati Membri, di “consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici” regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico (art. 5).

La Corte rileva che, nella fornitura dei servizi assicurativi, l’utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso costituisce una pratica diffusa; il legislatore è così legittimato a mettere in atto l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex in modo graduale, con opportuni periodi transitori.

Secondo l’opinione della Corte, tuttavia, il rischio è che tale deroga, interpretata in contrasto con la parità di trattamento tra donne e uomini prevista dalla direttiva, sia permessa dal diritto dell’Unione a tempo potenzialmente indefinito, dal momento che – nella direttiva – è previsto il riesame di tale facoltà “cinque anni dopo il 21 dicembre 2007”, ma manca una norma che definisca una scadenza definitiva.

Per questi motivi, la Corte dichiara che “nel settore dei servizi assicurativi, la deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex è invalida con effetto alla data del 21 dicembre 2012”.

La rilevanza della sentenza è costituita dal fatto che, come noto, la Corte può venir interpellata in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione (o alla validità di un atto dell’Unione) e i giudici nazionali devono poi interpretare il diritto conformemente alla decisione della Corte.