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🇧🇪 R.C. Sanitaria

BELGIO: NUOVA LEGGE PER L’INDENNIZZO DEI DANNI CONSEGUENTI A CURE MEDICHE

Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé Moniteur Belge, n. 102, 2 aprile 2010


Service public fédéral justice
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm


Testo MONITEUR BELGE


Il 31 marzo scorso è stata approvata in Belgio la riforma della legge sull’indennizzo dei danni conseguenti a errori sanitari.
La riforma è il risultato di un’ampia concertazione tra le diverse categorie coinvolte (medici, pazienti, ospedali, mutue e assicurazioni), dalla quale è emersa l’esigenza di adeguare il sistema belga a quello in vigore nella vicina Francia.
Il quadro normativo esistente in Belgio già prevedeva un fondo per l’indennizzo dei danni da cure mediche, ma precludeva ai pazienti la possibilità di un ricorso giudiziario per ottenere il risarcimento. Al contrario, il modello nuovo – come quello vigente in Francia – prevede l’intervento di un fondo per l’indennizzo di tali danni, senza escludere la possibilità di un ricorso alle aule del Tribunale.

Il Fondo accerta se il danno occorso sia frutto di un incidente senza responsabilità (alea terapeutico), se discenda da un fatto che coinvolge la responsabilità dei prestatori di cure sanitarie, oppure se non rientri nelle fattispecie citate. Anche nel primo caso, comunque, è previsto l’intervento del Fondo, purché il danno subito sia superiore ai limiti minimi fissati per legge.
In particolare, il Fondo si attiva nelle situazioni di seguito indicate:
- in mancanza di copertura r.c. del prestatore di servizi sanitari, o nel caso in cui tale copertura assicurativa si riveli insufficiente;
- nel caso in cui il Fondo consideri decisamente inadeguata l’offerta di risarcimento formulata dall’impresa assicuratrice;
- quando – da parte del prestatore di servizi sanitari o del suo assicuratore – venga contestata la responsabilità del sinistro oppure l’assicuratore non abbia provveduto ad avanzare una proposta di risarcimento in via “amichevole”. In quest’ultimo caso, l’intervento del Fondo è subordinato al fatto che il danno subito sia di entità superiore ai minimi fissati dalla legge.

Il Fondo sarà alimentato da un finanziamento annuale a carico dello Stato (Institut National d’Assurance Maladie), nella misura di 5,5 milioni di euro per il 2010, 12 milioni per il 2011 e fino 20 milioni di euro nel giro di un quinquennio. Un'altra fonte di finanziamento deriverà dalla gestione finanziaria delle somme di cui il Fondo dispone, come pure da eventuali proventi economici sottostanti alle azioni di surroga esercitate dal Fondo nei confronti del prestatore di cure sanitarie (o del suo assicuratore) che non abbia provveduto a liquidare la vittima nel modo dovuto.

Non vi sono conseguenze pratiche per gli assicuratori del ramo (l’attività si mantiene nei termini attualmente validi, le regole di sottoscrizione restano immutate, la determinazione del massimale e la stipula permangono non obbligatorie e nessuna modifica è da apportare al portafoglio esistente).

Il nuovo sistema non sarà pienamente operativo prima della fine del 2010; avrà un leggero effetto retroattivo, che coinvolgerà quei sinistri prodottisi dopo il 2 aprile 2010 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale belga, il “Moniteur Belge”).