Panorama Assicurativo Ania

Concorrenza

RINNOVO PARZIALE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER LE ASSICURAZIONI. I TIMORI DEL CEA

CEA concerned about impact of partially renewed Insurance BER


CEA - Insurers of Europe
http://www.cea.eu/


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Il CEA esprime preoccupazione in merito agli effetti del rinnovo parziale, deciso il 24 marzo scorso dal Collegio dei Commissari UE, del Regolamento di esenzione relativo agli accordi di cooperazione previsti per il settore assicurativo europeo.
I timori del CEA si riferiscono alle possibili conseguenze di una ridotta cooperazione tra imprese, che andrebbe a detrimento dei consumatori.

L’applicazione parziale del BER (“Block Exemption Regulation”) prevede che l’esenzione dall’applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza si applichi solo per:
- accordi relativi ai pool assicurativi;
- accordi fra imprese relativi alla realizzazione congiunta di studi e statistiche.
Restano invece esclusi gli accordi per la definizione di condizioni standard di polizza e per la definizione degli standard relativi ai dispositivi di sicurezza; per tali accordi, la Commissione europea è intenzionata a redigere apposite “guidelines”.
Il CEA sottolinea, a proposito di tali esclusioni, che le “guidelines” annunciate dalla Commissione – contrariamente a quanto invece accade per il testo BER – non sarebbero legalmente vincolanti.

Il CEA ha invece accolto con favore i chiarimenti relativi alla definizione dei “nuovi rischi” per i pool assicurativi, categoria che ora include - ad esempio - anche i rischi agricoli, le calamità naturali, i rischi derivanti dalle nuove tecnologie e da modifiche normative.
Sempre in riferimento ai pool assicurativi, il CEA sottolinea che i nuovi criteri di calcolo delle quote di mercato escludono le imprese più grandi dagli scopi prefissati dalla Block Exemption Regulation; ne consegue che le imprese più piccole non avranno l’opportunità di cooperare con quelle maggiori e di beneficiare della maggior esperienza di queste ultime. Secondo il CEA, tale situazione potrebbe, in ultima istanza, generare una riduzione nelle coperture disponibili per particolari tipi di rischi.

Gli operatori del settore dispongono ora di sei mesi per ottenere i necessari pareri legali sul nuovo testo BER ed effettuare i conseguenti adattamenti operativi.