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SCOZIA: BOCCIATO IL RICORSO CONTRO LE NORME CHE AMPLIANO L’INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI DA AMIANTO

Judicial Review of the Damages (Asbestos-related Conditions) (Scotland) Act 2009


Court of Session
http://www.scotcourts.gov.uk


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Lo scorso 8 gennaio, la “Court of session” di Edimburgo (il più elevato giudice civile dell’ordinamento scozzese) ha rigettato il ricorso presentato da alcune primarie compagnie assicurative europee - Aviva, Axa, RSA e Zurich – contro alcune disposizioni dello "Scottish Government’s Damages (Asbestos-related conditions) Bill”. Si tratta di una legge approvata nel marzo 2009 che estende l’indennizzabilità dei danni da amianto all’insorgenza di placche pleuriche (al riguardo segnaliamo l’articolo “Scozia: il Parlamento smentisce Londra. Sì all’azione risarcitoria per l’amianto”, pubblicato in Panorama Assicurativo n. 66 dell’aprile 2009, http://www.irsa.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=31747).

Le compagnie hanno presentato ricorso sulla base del principio che il danno fisico indennizzabile deve presentare le caratteristiche della sintomaticità e dell’insorgenza di una menomazione per la persona. Tali caratteristiche sarebbero invece assenti nelle placche pleuriche che, seppur sviluppate in relazione al contatto con l’amianto, risultano da evidenze mediche del tutto asintomatiche e non lesive della salute, contrariamente ad altre patologie riconducibili all’amianto quali il mesotelioma e l’asbestosi.

Intervenendo a commento della sentenza, ABI – l’Associazione delle compagnie assicuratrici britanniche – ha tenuto a sottolineare che il settore assicurativo continuerà ad erogare gli indennizzi secondo la normativa vigente in Scozia, ma che valuterà di procedere in appello contro la sentenza del tribunale di Edimburgo.