Panorama Assicurativo Ania

🇯🇵 Legislazione, Contratto di assicurazione

A BREVE IN VIGORE LA NUOVA LEGGE SULLE ASSICURAZIONI IN GIAPPONE

New Insurance Act will become effective from April 1, 2010!

GIAJ – The General Insurance Association of Japan


Visualizza il documento


Il 1° aprile 2010 entrerà in vigore in Giappone la nuova legislazione in materia assicurativa.
Al riguardo, l’Associazione delle compagnie assicuratrici operanti nei rami danni (GIAJ) ha pubblicato una sintesi dei contenuti della normativa, fortemente innovativi rispetto al passato.
Per la prima volta, la regolamentazione della materia assicurativa assume un ruolo autonomo, distinguendosi chiaramente dalle disposizioni del Codice del commercio.

Quanto ai contenuti, che non riguardano le norme relative alla vigilanza prudenziale, le principali novità sono le seguenti:
- unificazione delle regole sui contratti assicurativi;
- introduzione di disposizioni “semi-obbligatorie”, che possono essere derogate nei contratti solo in favore del contraente;
- obbligo, per il contraente/assicurato, di fornire all’impresa le sole informazioni da essa richieste. Per contro, l’assicuratore non ha più la facoltà di rescindere il contratto nel caso in cui - a causa dell’intervento dell’intermediario - gli siano state celate informazioni non esplicitamente richieste;
- definizione del periodo entro il quale l’impresa è tenuta ad erogare la prestazione;
- previsione dell’obbligo di consenso preventivo dell’assicurato, nel caso in cui questi sia persona diversa dal contraente di polizze vita, infortuni o malattie;
- disciplina delle coperture multiple sullo stesso rischio: la singola compagnia è tenuta a rispondere per l’intera somma assicurata secondo quanto previsto dal contratto, ma il danneggiato non può ricevere indennizzi multipli;
- al fine di disincentivare il fenomeno delle frodi assicurative, il nuovo “Insurance Act” dispone che l’assicuratore possa rescindere il contratto in caso di tentata frode da parte dell’assicurato (o anche nel caso in cui l’assicurato si renda colpevole di qualsiasi atto, che possa in qualche modo danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con l’impresa assicuratrice).

Restano invariate, come accennato, le vigenti disposizioni in tema di vigilanza assicurativa.