Panorama Assicurativo Ania

🇨🇳 Regolamentazione

CINA: IMPORTANTI INNOVAZIONI NELLA NORMATIVA ASSICURATIVA

NEW INSURANCE LAW OFFERS MORE CONSUMER PROTECTION


Martindale
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Lo scorso 28 febbraio, il Comitato centrale del Congresso Nazionale del Popolo ha approvato un pacchetto di emendamenti alla normativa cinese in materia di assicurazione. Si tratta del secondo caso di modifica nella storia della legge, resosi necessario per integrare la normativa vigente e colmare alcune lacune che lo sviluppo del mercato nazionale ha fatto emergere.
Le modifiche sono concentrate in alcune aree particolari: ad esempio, riguardano la normativa relativa ai contratti assicurativi, all’esercizio dell’attività di impresa, agli intermediari, alla vigilanza. A quest’ultimo proposito, è importante sottolineare che la nuova “China Insurance Law” investirà l’organismo nazionale di vigilanza sul mercato assicurativo (CIRC) di speciali poteri, destinati a rendere più efficace la vigilanza sui requisiti di solvibilità delle imprese, a vantaggio di una miglior tutela del consumatore.

Molte delle nuove disposizioni, in effetti, sono volte ad aumentare la tutela dell’assicurato: ad esempio, in termini di certezza delle prestazioni e di trasparenza nell’informativa pre-contrattuale. In particolare:
— l’obbligo di specificare per iscritto le clausole di esclusione della copertura;
— il diritto per il soggetto assicurato di ricevere la prestazione assicurativa, anche nel caso in cui il sottoscrittore della polizza sia soggetto differente dall’assicurato. In passato, in tali casi era previsto che solo il sottoscrittore potesse essere indennizzato. Questa regola è stata per anni oggetto di numerose controversie;
— la previsione di tempi certi per la corresponsione dell’indennizzo. La compagnia deve proporre l’indennizzo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione a supporto del sinistro e può chiedere integrazioni documentali una sola volta. Il mancato versamento dell’indennizzo deve essere comunicato entro 3 giorni. In precedenza la tempistica degli indennizzi non era regolamentata;
— l’obbligo per il cliente - in sede di stipulazione della polizza - di fornire solo le informazioni richieste. Tali informazioni, una volta note alla compagnia, non possono essere usate dalla stessa per rescindere il contratto o negare la prestazione. La precedente normativa non definiva un limite chiaro circa le informazioni che la compagnia era tenuta a chiedere e quelle che il cliente era tenuto a fornire;
— il diritto della parte lesa di richiedere l’indennizzo direttamente alla compagnia che fornisce la copertura di responsabilità civile al responsabile del danno;
— il diritto per la compagnia di rescindere il contratto qualora, entro due anni dalla stipula, venissero alla luce informazioni rilevanti per l’impresa e taciute dal contraente. La rescissione deve essere esercitata entro 30 giorni dalla scoperta.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre, per il cliente, obblighi di celerità nella denuncia di sinistro e di puntualità nei pagamenti dei premi. Per le compagnie, invece, sono previste regole più severe in tema di avvio dell’attività, apertura di nuovi rami, compliance e solvibilità.