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IL CONSIGLIO APPROVA LA RIFORMA DELLE REGOLE DI BASILEA 2

Consiglio Europeo


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Il 27 luglio il Consiglio dell’Unione europea ha adottato alcuni importanti provvedimenti, fra cui una Direttiva (3670/09) che aggiorna i requisiti di capitale per le banche. Scopo della nuova normativa è quello di rendere più severi i requisiti patrimoniali degli istituti di credito, al fine di scongiurare il ripetersi di “debolezze” quali quelle poste in luce dalla recente crisi economico-finanziaria.

La legislazione in parola modifica le precedenti Direttive 2006/48/EC (in materia di esercizio dell’attività creditizia) e 2006/49/EC (in materia di adeguatezza patrimoniale di società di investimento e istituti di credito).
Essa:

1) intensifica il controllo sui gruppi bancari “cross-border”:
— la Direttiva chiede stretto coordinamento tra il supervisor dello Stato UE in cui è situata la casa-madre e i supervisors che vigilano sulle imprese controllate, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi e ai requisiti di capitale aggiuntivi;
— a livello europeo, i requisiti di reporting raggiungeranno la piena armonizzazione nel 2012;
— verranno creati Collegi di supervisors - presieduti dal supervisor che vigila sulla parent company - per tutti i gruppi “cross-border”;
— il ruolo del CEBS (l’ente che raccoglie e rappresenta, a livello europeo, le autorità di vigilanza sul settore bancario) viene rafforzato;
— il mandato assegnato alle singole autorità di controllo nazionali acquista dimensione e rilevanza europea;

2) migliora il quadro normativo in materia di securitization;
3) armonizza la classificazione dei fondi bancari “tier 1” e degli strumenti “ibridi”, assegnando al CEBS un ruolo centrale per tutto quanto attiene alle attività volte a garantire maggiore uniformità nelle pratiche di vigilanza;
4) introduce norme sulla gestione del rischio di liquidità, con particolare riguardo alla creazione di riserve di attivi liquidi, all’organizzazione di esercizi di “stress test” sulla liquidità e alla previsione di piani “di emergenza”;
5) rafforza la vigilanza sull’esposizione al rischio nei confronti di una singola controparte (“grandi esposizioni”).