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FRANCIA: I PRINCIPI DI INDENNIZZO DELLE VITTIME IN CASO DI INCIDENTE AEREO

Fédération Française des Sociétés d'Assurances


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L’incidente dello scorso 1° giugno all’Airbus A330 Air France - in volo da Rio de Janeiro a Parigi con 228 passeggeri a bordo - ha portato all’attenzione, tra l’altro, il tema delle implicazioni assicurative in caso di eventi analoghi.

A questo riguardo, la Federazione delle compagnie assicuratrici francesi (FFSA) ha pubblicato un breve rapporto sulla normativa in materia vigente in Francia.

La normativa francese discende dal recepimento della Convenzione di Montreal del 1999, convenzione che disciplina l’assicurazione nel trasporto aereo a livello internazionale e che è stata ratificata dalla maggior parte dei Paesi del mondo.

Essa prevede che il vettore indennizzi illimitatamente i casi di morte o di danno alla persona avvenuti a bordo dell’aereo, oppure durante le operazioni di imbarco e sbarco. Non sono quindi ammessi massimali. Il vettore, in questi casi, si trova in uno stato di presunta responsabilità. Su quest’ultimo, infatti, grava l’onere di dimostrare la propria estraneità all’evento.

La Convenzione prevede inoltre che - per far fronte alle spese vive del danneggiato o degli aventi causa - il vettore è tenuto a versare, entro 15 giorni dall’identificazione dell’avente diritto, un acconto sull’indennizzo pari ad almeno 17.500 euro.