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SPAGNA: RIMESSO ALLE “CORTES GENERALES” IL DISEGNO DI LEGGE SULL’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE


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Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha rimesso alla Cortes Generales, per un parere, il Projecto de Ley concernente l’acquisizione di partecipazioni significative in imprese finanziarie, tra cui le imprese di assicurazione. L’obiettivo è quello di chiarire e definire i criteri di valutazione che dovranno essere adottati dall’Organo di vigilanza in ordine alle operazioni di acquisizione di partecipazioni; di snellire le procedure (garantendo una maggiore trasparenza); di rafforzare la collaborazione tra le diverse autorità. Il progetto di legge recepisce la normativa comunitaria in materia.

Tra le novità della disciplina:
- l’obbligo di comunicazione preventiva alla Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e al Banco de Espana o alla Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) delle operazioni di acquisizione di quote in società di servizi di investimento, istituti di credito e compagnie di assicurazione che rappresentino almeno il 10% del capitale della società. La normativa vigente prevede la soglia del 5% e trova applicazione esclusivamente per le imprese finanziarie e per gli istituti di credito;

- l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità di vigilanza di riferimento, ai fini di una sua valutazione, delle operazioni che comportino partecipazioni in capitale e diritti di voto in misura uguale o superiore al 20%, 30% e 50% (i limiti attuali per le società di servizi di investimento e per gli istituti di credito sono: 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66% e 75%, mentre per le imprese di assicurazione, intermediazione e riassicurazione i limiti attuali sono il 20%, 33% e 50%);

- l’obbligo di comunicazione preventiva all’organo di vigilanza delle operazioni di acquisizione di partecipazioni non significative, superiori o uguali al 5% del capitale della società partecipata o dei diritti di voto;

- l’introduzione di criteri di valutazione prudenziali e trasparenti per le valutazioni del Banco de Espana, CNMV e DGSFP in ordine all’adeguatezza dell’impresa acquirente quanto a onorabilità e solvibilità;

- la definizione di termini e scadenze maggiormente trasparenti. L’autorità di vigilanza è tenuta a pronunciarsi entro il termine massimo di 60 giorni, e viene mantenuto il regime del silenzio amministrativo;

- una maggiore collaborazione tra l’autorità di vigilanza dell’impresa acquirente e quella di riferimento dell’impresa acquisita, sia a livello nazionale sia a livello europeo.