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SPAGNA E PORTOGALLO: SOTTO ACCUSA IL REGIME DI TASSAZIONE APPLICABILE AI FONDI PENSIONE

INESE


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Con avviso motivato dello scorso 8 marzo 2007 Bruxelles aveva invitato la Spagna e il Portogallo a porre fine, con riferimento alla tassazione dei dividendi e delle rendite, alla disparità di trattamento fra fondi pensione nazionali e stranieri; la Commissione europea ha quindi deferito i due paesi alla Corte di Giustizia europea.

Il problema principale deriva dal fatto che, secondo la legislazione spagnola, le rendite e i dividendi dei fondi pensione nazionali non sono oggetto di gravame fiscale, mentre lo sono quelli dei fondi esteri. I dividendi corrisposti ai fondi pensione stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, infatti, sono assoggettati a una ritenuta alla fonte del 18%, mentre i fondi domiciliati in Spagna sono praticamente esentati da tassazione in quanto è prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte.

La disciplina fiscale riconosciuta ai fondi pensione e ai piani pensionistici previdenziali è una disciplina agevolativa, che trova giustificazione nella funzione che essi svolgono. L’esistenza di regimi fiscali differenziati fra stati, come risultato di scelte difformi circa il grado di agevolazione da concedere alla previdenza complementare, può rappresentare un ostacolo alla possibilità dei fondi pensione di operare in via transfrontaliera.

La Commissione europea, il cui compito è quello di garantire l’operatività transfrontaliera dei fondi pensione, ritiene che il regime di tassazione spagnolo applicabile ai fondi pensione sia fortemente disincentivante per i fondi stranieri, al punto da scoraggiare gli investimenti in terra spagnola da parte di questi operatori.
Ne consegue che il trattamento preferenziale riservato ai fondi pensione nazionali, secondo la Commissione, risulta incompatibile con il Trattato CE, che garantisce, all’art. 56, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali. Potrebbe altresì ravvisarsi un’incompatibilità con il principio della libertà di stabilimento, garantita dall’art. 43 del medesimo Trattato.