Panorama Assicurativo Ania

🇪🇸 Assicurazione contro la non autosufficienza

Nuove regole per l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza


Inese
http://www.inese.es


E’ stato approvato il 22 di novembre un importante progetto di modifica della Ley 2/1981. Tale provvedimento, introducendo nuove norme per il mercato ipotecario e alcuni servizi finanziari correlati, prevede nuove norme fiscali per il prestito vitalizio ipotecario e le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza, le quali vengono disciplinate anche sotto il profilo contrattuale.

Ai sensi del nuovo quadro normativo, le assicurazioni long term care potranno essere stipulate sia a livello individuale, con una impresa di assicurazione o con una mutua, sia nell’ambito di un fondo pensione.
Nel primo caso l’assicuratore si impegna ad erogare una prestazione quando il soggetto assicurato diventa non autosufficiente, secondo i parametri stabiliti dalla recente Ley de Dependencia (Ley 39/2006 del 14 dicembre 2006), al fine di sollevarlo, integralmente o parzialmente, dall’aggravio economico che consegue alla situazione di dipendenza. Per poter usufruire dei vantaggi fiscali, la disciplina del contratto dovrà fare un espresso richiamo alle nuove norme; in assenza, verrà assoggettato alle disciplina generale del contratto di assicurazione.

La copertura in questione potrà essere offerta anche come garanzia accessoria di un fondo pensione. In tal caso dovrà essere espressamente prevista e disciplinata dal regolamento del fondo.

Il progetto di legge introduce inoltre nuove regole, per lo più fiscali, relativamente al prestito vitalizio ipotecario. Il proprietario di un immobile che abbia più di 65 anni, o un soggetto non autosufficiente, potrà disporre che la propria casa venga ipotecata e posta a garanzia di una rendita vitalizia. L’importo delle rendita è proporzionale al valore immobiliare e all'età del richiedente.

Per accedere al prestito vitalizio il soggetto anziano o non autosufficiente potrà ipotecare qualsiasi immobile di sua proprietà, sebbene i vantaggi fiscali siano riconosciuti solo se l’ipoteca viene costituita sull’immobile presso il quale il soggetto ha il domicilio abituale.