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🇪🇺 Banca

PROPOSTA CEBS PER UNA DEFINIZIONE EUROPEA DEGLI STRUMENTI PATRIMONIALI IBRIDI TIER1


CEBS
http://www.c-ebs.org/



Il CEBS, Comitato europeo per la vigilanza bancaria, ha pubblicato il 3 aprile scorso, in risposta ad un’apposita richiesta della Commissione europea, le sue proposte per una definizione comune degli strumenti ibridi destinati a rientrare fra gli elementi patrimoniali eligibili di più elevata qualità (Tier 1).
L’obiettivo del CEBS non è di fornire una nuova definizione degli strumenti ibridi inquadrabili nel Tier 1, bensì di offrire linee guida per un’interpretazione comune, a livello europeo, dei criteri di eligibilità e di consigliare la Commissione sull’incorporazione di tali criteri nella legislazione europea.
Il CEBS propone che gli strumenti ibridi siano considerati elementi patrimoniali di Tier 1 solo se posseggono tutti i seguenti requisiti:
— emessi e interamente versati;
— trasparenti e facilmente comprensibili;
— permanenti;
— in grado di assorbire perdite sia in caso di liquidazione sia durante la vita dell’impresa;
— consentano la cancellazione dei pagamenti dovuti;
— consentano, in situazioni di shock, di prevenire l’insolvenza e rendere la ricapitalizzazione dell’emittente più agevole.
Il Comitato ritiene che, in ogni caso, i requisiti patrimoniali delle banche debbano essere coperti senza fare affidamento eccessivo sugli strumenti ibridi e propone due opzioni per delimitare l’utilizzo di tali strumenti (e rafforzare, dunque, la qualità del patrimonio delle banche).
La prima opzione prevede che gli ibridi di Tier 1 non rappresentino più del 30% del patrimonio di Tier 1 richiesto. Se una banca comunque dispone di capitale di Tier 1 in misura superiore a quanto richiesto, gli ibridi non devono superare il 50% del Tier 1 totale.
La seconda opzione fissa due limiti (25% e 50% del Tier 1 totale) per l’ammissibilità degli ibridi Tier 1 secondo la qualità dei singoli strumenti.
Inoltre, gli ibridi che presentano incentivi all’estinzione non devono eccedere il 15% del Tier 1 totale.
Per quanto concerne gli strumenti già emessi che non rispettano i sopra elencati requisiti, il CEBS propone di ritenerli comunque compatibili (“grandfathering”), anche se il loro grado di eligibilità dovrebbe essere ridotto a zero gradualmente, nell’arco di trent’anni.