Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Solvibilità

ELIGIBLE CAPITAL ELEMENTS: I RISULTATI DI DUE INDAGINI CEIOPS


Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
http://www.ceiops.org/


Nell’autunno del 2006, nel quadro dei lavori volti all’elaborazione di ulteriori pareri tecnici per il progetto Solvency II, il CEIOPS ha pubblicato due questionari sul tema degli elementi costitutivi il margine di solvibilità.

Il primo questionario, diretto ai supervisors assicurativi europei, era volto ad ottenere una panoramica sulle modalità di recepimento nei vari Stati membri delle vigenti regole comunitarie in materia di ammissibilità dei vari elementi costitutivi il margine; il secondo, diretto alle imprese, mirava ad ottenere il punto di vista dell’industria assicurativa sull’utilizzo di strumenti patrimoniali innovativi e sul richiamo di contributi supplementari da parte delle mutue assicuratrici.

Il 13 agosto scorso il CEIOPS ha pubblicato, con due separati rapporti, i risultati dei questionari sopra menzionati.

Per quanto riguarda il primo questionario, le principali risultanze sono le seguenti:
— non tutti gli Stati membri hanno esercitato le opzioni consentite dalla vigenti Direttive in materia di elementi costitutivi del margine (1).
Quelli che le hanno esercitate, tuttavia, lo hanno fatto - ad avviso del CEIOPS - in maniera nel complesso coerente;

— benché, sul punto in questione, uno stesso trattamento venga in genere applicato a livello di singola entità e a livello consolidato, risultano alcune divergenze per quanto riguarda il livello di gruppo;

— si sono rilevate alcune ambiguità in relazione ai limiti di ammissibilità di certi elementi patrimoniali;

— alcune differenze fra i regimi contabili nazionali sembrano essere fonte di divergenze nell’interpretazione delle Direttive e nella definizione degli elementi ammissibili alla copertura del margine;

— l’utilizzo di elementi patrimoniali ibridi sta aumentando, anche se essi non rappresentano, ad oggi, una quota significativa del capitale richiesto nell’industria assicurativa europea. Alcune differenze nel loro trattamento da parte della vigilanza sono state rilevate.

Rispondendo al secondo questionario, gli operatori assicurativi hanno messo in luce il grado attuale di utilizzo di strumenti patrimoniali innovativi, le ragioni che portano all’emissione di tali strumenti, la natura dei loro rischi, l’approccio che, al riguardo, dovrebbe tenere la vigilanza. Per quanto concerne i richiami di contributi supplementari da parte delle imprese mutue, le risposte hanno consentito di acquisire informazioni sul loro grado di utilizzo e sulla loro inclusione fra gli elementi ammessi alla copertura del margine.

(1) Ad esempio, sette Stati membri – fra cui Italia e Francia – non hanno esercitato l’opzione di ammettere, fra gli elementi costitutivi del margine, le riserve per utili futuri del ramo vita. Tale opzione è prevista dall’art. 27, lett. 2 (d) della Direttiva vita ricodificata, e sottoposta alla condizione che tali riserve possano essere utilizzate per coprire qualsiasi perdita e non siano state rese disponibili per la distribuzione agli assicurati.