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PROCEDURA PER TRATTAMENTO FISCALE DISCRIMINATORIO IN MATERIA DI DIVIDENDI E INTERESSI VERSATI A FONDI PENSIONE STRANIERI


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm


Lo scorso 7 maggio la Commissione europea, nella persona del suo commissario alla fiscalità e alle dogane, László Kovács, ha avviato una procedura di infrazione ai sensi dell’art.226 del Trattato CE, inviando una lettera di messa in mora con richiesta di informazioni supplementari a Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia, con riferimento al trattamento fiscale dagli stessi applicato ai dividendi e/o interessi versati ai fondi pensione stranieri, i quali sono sottoposti ad un’imposizione più elevata rispetto a quella applicata ai dividendi e/o interessi versati a fondi pensione nazionali. Secondo quanto previsto dalla procedura avviata dalla Commissione, i nove Stati membri sono invitati a rispondere entro due mesi.

La Commissione ha avviato l’inchiesta per valutare la compatibilità di tale trattamento fiscale con quanto previsto dal Trattato CE e dall’accordo SEE, nella misura in cui lo stesso è suscettibile di restringere la libera circolazione dei capitali.

La maggior parte degli Stati membri prevede un trattamento fiscale di favore per i fondi pensione nazionali. Esso comprende, generalmente, l’esonero da tutte le ritenute alla fonte sui dividendi e sugli interessi versati ai fondi. In caso di mancanza di un esonero alla fonte, gli Stati membri applicano una procedura di rimborso in funzione della quale i fondi pensione possono richiedere il rimborso delle imposte prelevate. Di contro, i fondi pensione stranieri non beneficiano di alcun esonero.

Si realizza, pertanto, un trattamento fiscale discriminatorio per il fatto che lo Stato ospitante percepisce un’imposta più alta sui dividendi/interessi versati ai fondi pensione stranieri rispetto a quella riscossa dagli operatori nazionali.

La Commissione, sottolineando che non c’è alcun motivo per l’esistenza di tale restrizione, ha dichiarato che la tassazione più elevata sui fondi pensione stranieri è suscettibile di realizzare una restrizione alla libera circolazione dei capitali secondo quanto previsto dall’art.56 del Trattato e dell’art.40 dell’accordo SEE.