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LA COMMISSIONE EUROPEA INTERVIENE PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DEL MERCATO EUROPEO DEI FONDI D’INVESTIMENTO


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm


Lo scorso 19 marzo la Commissione Europea ha adottato alcune misure al fine di migliorare l’efficienza del mercato europeo dei fondi comuni d’investimento (OICVM).

Da un lato, la Commissione ha diffuso alcuni orientamenti giuridicamente vincolanti concernenti la possibilità, per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, di utilizzare certi strumenti finanziari. Dall’altro, ha presentato indicazioni relative alle modalità e ai limiti con cui le Autorità dei paesi ospitanti possono esercitare un diritto di controllo quando fondi esteri sono commercializzati nel loro territorio.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzabili dai fondi comuni, la Commissione ha precisato, nella forma di una direttiva applicativa, i criteri da seguire per stabilirne l’ammissibilità. E’ una misura che contribuirà ad eliminare l’incertezza tuttora esistente con riguardo alla possibilità per i fondi di investire in strumenti come titoli asset-backed, fondi chiusi, carte commerciali, derivati creditizi.

Per quanto invece riguarda il secondo aspetto, ai sensi della vigente normativa europea, un fondo comune autorizzato in uno Stato membro può essere commercializzato in un altro Stato mediante la notificazione alle Autorità di quest'ultimo (Autorità Paese ospitante). Conformemente a questa procedura, l'Autorità del Paese ospitante dispone di un termine massimo di due mesi per esaminare la notificazione e per determinare come i fondi debbano essere portati a conoscenza del pubblico e come la promozione possa essere effettuata sul suo territorio.

Tuttavia, è risultato che le Autorità nazionali non sono sempre in grado di applicare correttamente la procedura e non conoscono bene i limiti di responsabilità degli Stati membri.

Questa situazione ha determinato un'impennata delle spese amministrative e dei costi di avviamento, così come ritardi significativi nella commercializzazione dei fondi autorizzati in altri Stati membri.

La Commissione ha dunque chiarito le regole applicabili mediante una apposita comunicazione interpretativa. In particolare, essa ha ricordato che l'Autorità di Vigilanza del Paese di origine dei fondi di investimento è la sola responsabile del controllo del rispetto delle regole comunitarie e che la procedura di notificazione non può essere messa a profitto dagli Stati membri per rimettere in questione l'autorizzazione accordata agli OICVM in un altro Stato membro.