Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Informativa pre-contrattuale

LA COMMISSIONE HA AVVIATO UNA PROCEDURA DI INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELLA GERMANIA


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm



La Commissione ha deciso di inviare alla Germania un parere motivato riguardante le norme sui doveri precontrattuali degli assicuratori nei confronti degli assicurati e al diritto di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita.

L’impatto pratico della legislazione tedesca in materia di conclusione dei contratti assicurativi – il cosiddetto “Policenmodell” – è che il contratto assicurativo è considerato concluso anche se l’assicurato non ha ancora ricevuto tutte le informazioni richieste dalle direttive comunitarie in materie di assicurazioni vita e non vita (Direttive 2002/83/CE e 92/49/CEE).

A giudizio della Commissione si tratta di una prassi contraria al principio, fissato dalle direttive, secondo il quale gli assicurati devono essere debitamente informati prima di sottoscrivere un’obbligazione contrattuale.

Secondo la legislazione tedesca, inoltre, gli assicurati non hanno il diritto di recedere dal
contratto assicurativo un anno dopo il pagamento del premio iniziale,
indipendentemente dal fatto che siano stati o no informati in merito al loro diritto di
recesso.

La Commissione considera tale prassi contraria al disposto della direttiva
2002/83/CE, che conferisce agli assicurati il diritto di recedere da un contratto
assicurativo entro 14-30 giorni dal momento in cui sono stati informati in merito alla
conclusione del contratto.

La Commissione ritiene che nel regime tedesco l’assicurato di fatto non benefici di
questa opportunità di esercitare il diritto di recesso. Alle autorità tedesche sono
concessi due mesi per rispondere al parere motivato.

Si allega il testo delle Direttive:

92/49/CEE
2002/83/CE