Panorama Assicurativo Ania

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LA COMMISSIONE INTERVIENE PER GARANTIRE CHE GLI STATI MEMBRI APPLICHINO LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E VIGILANZA SUPPLEMENTARE DEI CONGLOMERATI FINANZIARI


Commissione Europea
http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm



Lo scorso 18 ottobre la Commissione Europea nella persona di Charlie McCreevy, Commissario responsabile del Mercato interno e dei servizi finanziari, ha avviato diverse procedure di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri per mancato recepimento nella normativa nazionale delle Direttive riguardanti l’intermediazione assicurativa e la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari.

McCreevy ha dichiarato che: “Gli Stati membri hanno compiuto, in generale, notevoli progressi nell’attuazione della normativa relativa al Mercato Unico, ma alcuni di essi registrano ancora un certo ritardo. Quando una Direttiva non viene attuata in tutti gli Stati membri, i cittadini e le imprese in Europa non possono trarre pienamente beneficio dal Mercato Unico e dalle misure che i loro stessi governi hanno convenuto di adottare. La Commissione farà tutto il possibile per aiutare gli Stati membri ad attuare la normativa in tempo utile, ma continuerà ad adottare provvedimenti correttivi in caso necessario”.

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati al Belgio, alla Germania, alla Grecia, alla Francia, all’Italia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, a Malta, al Portogallo e alla Spagna chiedendo a questi Paesi di recepire nell’ordinamento nazionale la Direttiva sull’intermediazione assicurativa 2002/92/CE.

La Direttiva avrebbe dovuto essere recepita in tutti gli Stati membri entro il 15 gennaio 2005. Il presente parere motivato fa seguito alle lettere di costituzione in mora inviate a quattordici Stati membri nel marzo 2005. Nel frattempo, la Finlandia, la Polonia, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva e pertanto il procedimento nei confronti dei quattro Stati membri in questione è stato interrotto.

In Italia è stato pubblicato lo scorso 13 ottobre in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.209 che introduce il Codice delle Assicurazioni private che entrerà in vigore dal primo gennaio del 2006.

La Direttiva sull’intermediazione assicurativa permette una migliore scelta e una ulteriore tutela dei clienti, mentre al tempo stesso aiuta gli intermediari quali i mediatori di assicurazione a proporre i loro servizi al di fuori del territorio nazionale. In base alla Direttiva tutti gli intermediari devono essere registrati nello Stato membro di origine.

Per ottenere questa registrazione, devono rispettare severe disposizioni, ma una volta ottenuta la registrazione nello Stato membro di origine, gli intermediari assicurativi possono proporre i loro servizi ovunque nel territorio dell’Unione. L’attuale mancanza di uniformità nell’attuazione della Direttiva altera il mercato e impedisce agli intermediari di offrire i loro servizi in condizioni di parità nell’ambito del mercato interno.

La Commissione europea ha, inoltre, inviato un parere motivato alla Francia a causa del recepimento incompleto della Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, ossia, gruppi finanziari intersettoriali con attività sia nei servizi bancari/di investimento che nel settore assicurativo.

La Direttiva definisce misure specifiche per la vigilanza prudenziale di questi gruppi finanziari, al fine di garantirne la solidità e la solvibilità finanziaria. La Direttiva che rappresenta una misura prioritaria nell’ambito del Piano d’azione per i servizi finanziari, una volta correttamente applicata da tutti gli Stati membri, rappresenterà un vantaggio per i consumatori, i risparmiatori e gli investitori dell’Unione Europea stimolando l’efficienza del mercato finanziario ed incrementando la concorrenza.

Si allega il testo delle Direttive:

2002/92/CE
2002/87/CE