Panorama Assicurativo Ania

Terrorismo

UNA DEFINZIONE DI TERRORISMO AI FINI DELL’INDENNIZZABILITÀ DEL SINISTRO


Organisation for Economic Co-operation and Development
www.oecd.org



Da copertura accessoria implicita e senza costi aggiuntivi il rischio terrorismo richiede oggi criteri identificativi chiari, inequivocabili e condivisi a livello internazionale

Una task force di appoggio all’Insurance Committee dell’OECD è stata incaricata di trovare una definizione di terrorismo validamente applicabile nel campo assicurativo.

Il presente documento illustra i tratti salienti individuati dalla task force per giungere ad una definizione di terrorismo condivisa dai paesi membri e in particolare dai rispettivi operatori privati del settore assicurativo e autorità nazionali.

Due sono i criteri che definiscono un atto terroristico:
- il rapporto di mezzo a fine, cioè un atto volto a causale danni umani e materiali con la forza o la violenza, o almeno a seminare il terrore
- l’intenzionalità, ossia un atto compiuto o minacciato al fine di influenzare o destabilizzare autorità pubbliche provocando insicurezza in tutta o in parte della popolazione e ispirato da convinzioni politiche, religiose, etniche, ideologiche o altro.

Posti i criteri precedenti, un evento terroristico è assicurabile se ricorrono i seguenti criteri:
- assicurabilità tecnica: la probabilità e la gravità del danno devono essere quantificabili
- assicurabilità economica: il danno potenziale deve essere di dimensione sopportabile per il settore assicurativo/riassicurativo e le tipologie di danni devono essere riconducibili al business assicurativo.
- assicurabilità normativa: le autorità di vigilanza possono certificare l’assicurabilità di un certo tipo di rischio ed eventualmente introdurre l’obbligatorietà dell’assicurazione.

Infine la task force ha individuato due modalità di indennizzo extra assicurativo
- indennizzo statale
- indennizzo non governativo, per esempio tramite ricorso ai mercati finanziari.