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Sanità

GRECIA: LA NORMATIVA NAZIONALE CHE ESCLUDE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA SOSTENUTE IN CLINICHE PRIVATE ALL’ESTERO RAPPRESENTA UNA RESTRIZIONE INGIUSTIFICATA E SPROPORZIONATA DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI


Corte di Giustizia
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Il tema della mobilità all’interno dell’Unione europea e, nello specifico, quella dei malati risulta essere già da tempo oggetto di richieste alla Corte di Giustizia al fine di risolvere i problemi interpretativi con riferimento anche al finanziamento delle prestazioni mediche transfrontaliere.

Ad allungare la serie di richieste vi è anche quella formulata dal Tribunale di primo grado per il contenzioso amministrativo di Atene che, a norma dell’art.234 CE , è intervenuto per valutare l’incidenza dell’art.49 CE sulla normativa ellenica che esclude il rimborso delle spese per prestazioni ricevute in cliniche private all’estero, tranne nel caso dei pazienti di età inferiore a 14 anni.

In particolare, lo scorso 11 gennaio l’Avvocato generale, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, ha presentato le sue conclusioni in merito alle questioni pregiudiziali nella causa C-444/05 sollevate dal Tribunale di primo grado per il contenzioso amministrativo greco nell’ambito della controversia che ha visto contrapporsi la vedova del signor Dimitrios Stamatelakis e l’Ente assicurativo dei liberi professionisti (OAEE).

Il signor Stamatelakis soffriva di una forma tumorale, motivo per il quale dal 18 maggio al 16 giugno 1998 venne ricoverato in Gran Bretagna, nella clinica privata London Bridge Hospital, alla quale pagò la somma di 13.600 sterline. Per tale importo aveva presentato una domanda di rimborso dinanzi al tribunale di primo grado di Atene che veniva respinta il 26 aprile 2000 per difetto di giurisdizione (la causa era in realtà di “competenza” del giudice amministrativo).

In seguito al decesso dell’interessato, il 29 agosto 2000, la vedova, erede universale, presentava una domanda di rimborso all’OAEE.

Con decisione n. St/4135/00 veniva respinta la domanda e con la decisione n. 392/2/248 del 18 settembre 2001, veniva rigettato il reclamo presentato contro la precedente decisione per il fatto che non era previsto il rimborso delle spese di ricovero presso cliniche private all’estero.

Il Tribunale di primo grado per il contenzioso amministrativo di Atene, dinanzi al quale l’interessata ha presentato un ricorso amministrativo avverso la suddetta decisione, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali volte, in particolare, a chiarire:

- se l’esclusione, prevista dalla normativa nazionale, del rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese di ricovero di un suo assicurato in una clinica privata all’estero, salvo quando si tratti di bambini di età inferiore a 14 anni - laddove, invece, è prevista la possibilità di rimborsare le relative spese se il ricovero di cui trattasi avviene in un ospedale pubblico straniero, previa autorizzazione concessa quando l’assicurato non può essere sottoposto tempestivamente ad una terapia corrispondente in una casa di cura convenzionata con il suo ente previdenziale - costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi;
- se l’esclusione del rimborso sia giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico, quali la necessità di prevenire un grave rischio per l’equilibrio economico del regime di previdenza sociale nazionale o la garanzia di cure mediche adeguate ed accessibili a tutti;
- e se l’esclusione stessa risulti proporzionata al fine perseguito.

L’Avvocato generale nelle sue conclusioni ha chiarito, per quanto riguarda la prima questione formulata dal Tribunale amministrativo, che ad essa occorre dare una soluzione affermativa, perché l’esclusione del rimborso delle spese di ricovero di un assicurato, con la ricordata eccezione dei pazienti di età inferiore a 14 anni, assume un carattere assoluto, diversamente dal caso in cui la medesima prestazione venga dispensata in Grecia in condizioni analoghe, riducendo le possibilità per le cliniche private di altri Stati membri della Comunità di curare pazienti greci.

Sulla seconda questione ha dato parere negativo in quanto, sul piano dell’assistenza ospedaliera privata – sia in Grecia sia in un altro Stato membro -, il fatto di escludere le prestazioni erogate negli ospedali privati convenzionati di altri Stati membri oppure le urgenze difficilmente potrebbe essere giustificato in base ai suddetti motivi, qualora le spese mediche vengano prese in carico solo se effettuate in una struttura nazionale o se la situazione d’urgenza si verifichi sul territorio nazionale. Le conseguenze economiche e l’assicurazione sanitaria incidono in eguale misura su entrambe le situazioni.
Non esiste, per l’Avvocato generale, una spiegazione valida per sottoporre la libera prestazione dei servizi sanitari da parte di cliniche private di altri paesi comunitari a limitazioni più severe rispetto a quelle applicabili a strutture analoghe nazionali.

Infine, sull’ultimo aspetto, ha chiarito che il principio di proporzionalità presuppone adeguatezza e armonia tra l’obiettivo perseguito ed i mezzi accordati per raggiungerlo; tuttavia, quando tale obiettivo non trova un’adeguata giustificazione, come accade nel caso in esame, è superfluo esaminare il rapporto con i mezzi.

Nelle sue conclusioni l’Avvocato generale, pertanto, propone alla Corte di Giustizia di risolvere le questioni poste dal giudice del rinvio nel seguente modo: una normativa nazionale che esclude il rimborso, da parte degli enti previdenziali, delle spese di cura di loro assicurati in cliniche private all’estero, salvo quando si tratti di bambini di età inferiore a 14 anni, mentre ammette tale rimborso qualora l’assistenza sia stata prestata in cliniche private nazionali, sempreché siano cliniche convenzionate o si tratti di casi urgenti, costituisce una restrizione ingiustificata e sproporzionata alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.