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Sanità

SPAGNA: NON È CONTRARIA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA LA DISPOSIZIONE NAZIONALE CHE NEGA IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO, DI SOGGIORNO E DI VITTO SOSTENUTE IN ALTRO STATO MEMBRO DAL FAMILIARE ACCOMPAGNATORE


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del quindici giugno scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-466/06 relativa all’interpretazione degli articoli 22 e 36 del regolamento del Consiglio CEE del 14 giugno 1971 n.1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

La presente domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta a seguito del rifiuto del Servizio Sanitario pubblico della Comunità autonoma di Cantabria “SCS” di prendere in carico le spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto sostenute dal sig. Acereda Herrera, residente in Spagna, per un trattamento ospedaliero ricevuto in Francia, nonché le spese sostenute da un membro della sua famiglia che l’aveva accompagnato.

Il sig. Herrera è iscritto al sistema sanitario nazionale in qualità di lavoratore autonomo. Nel luglio del 2002 lo stesso è stato ricoverato con urgenza in un istituto ospedaliero facente parte del SCS, dove gli è stata diagnosticata una grave malattia, per la quale ha ricevuto delle cure.

Ritenendo che tale trattamento fosse però insufficiente, in rapporto al suo stato di salute, il sig. Acereda Herrera, ha chiesto all’istituzione competente il rilascio del formulario E 112 al fine di potere essere curato in un ospedale francese dove si è recato più volte, accompagnato da un membro della sua famiglia a motivo della precarietà del suo stato di salute.

Egli ha chiesto al SCS il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di vitto determinate dai detti trasferimenti, richiesta che il SCS si è badato bene dall’accettare. Il sig. Herrera a seguito di tale rifiuto ha pertanto presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado di Santander che lo ha però respinto.

Il sig. Herrera ha pertanto proposto appello contro tale sentenza e il giudice, prospettando in merito all’interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di investire della fattispecie la Corte di Giustizia sottoponendole alcune questioni pregiudiziali:

- sapere se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l’affiliato che sia stato autorizzato dall’istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure appropriate al suo stato, ha diritto al rimborso, da parte della detta istituzione, delle spese di viaggio, di soggiorno e di vitto connesse a tale trasferimento a scopi medici;

- sapere se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale la quale preveda un diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti comunitari.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi al riguardo, dando torto al signor Herrera ha dichiarato che i regolamenti comunitari vanno interpretati nel senso che gli stessi non conferiscono all’affiliato, autorizzato dall’istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure ospedaliere appropriate al suo stato di salute, il diritto ad ottenere dalla detta istituzione il rimborso integrale delle spese di trasferimento, di soggiorno e di vitto sostenute nel territorio di tale Stato membro da lui stesso e dalla persona che l’ha accompagnato, fatta, per l’appunto, eccezione per le spese di soggiorno e di vitto dell’affiliato medesimo nell’istituto ospedaliero.

La stessa Corte ha poi specificato che un’eventuale normativa nazionale che prevede il diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti comunitari non viola il principio di leale cooperazione sancito dall’art.10 CE.