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REGNO UNITO: IL PAGAMENTO DELLE FERIE ANNUALI INCLUSO NELLA PAGA ORARIA O GIORNALIERA È CONTRARIO ALLA DIRETTIVA SULL’ORARIO DI LAVORO


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del sedici marzo scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata nei procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04, ai sensi dell’art.234 CE, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale relativamente all’interpretazione dell’art.7 della Direttiva 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Secondo la Direttiva sull'orario di lavoro, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Secondo la normativa britannica che recepisce la Direttiva, la retribuzione contrattuale versata al lavoratore per un periodo di ferie libera il datore di lavoro dall’obbligo di legge di retribuire il lavoratore per tale periodo.

Tali domande sono state sollevate nell’ambito di una controversia che ha visto opporsi i signori Robinson-Steele, Clarke, J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e Barnes, alle diverse imprese per le quali lavoravano per il fatto che gli stessi hanno ricevuto il pagamento delle ferie annuali mediante l'inclusione della retribuzione di queste ultime nella paga oraria invece di ricevere tale pagamento a titolo di un determinato periodo di ferie.

Per tale motivo questi lavoratori hanno deciso di adire il Tribunale del lavoro chiedendo il pagamento delle ferie annuali a titolo di un determinato periodo di ferie.

Il Tribunale del lavoro adito dal signor Robinson- Steele, e la Corte d’appello, adita in qualità di giudice d’appello nelle cause presentate dai signori Clarke, Caulfield, Caulfield e Barnes, hanno chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità europee se l’inclusione delle ferie annuali nella retribuzione della paga oraria sia compatibile con la Direttiva sull'orario di lavoro.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi al riguardo, ha ricordato che il diritto di tutti i lavoratori alle ferie annuali retribuite è un principio importante del diritto sociale comunitario, cui non si può derogare.

Il pagamento delle ferie è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie che gli spettano.

La Corte ha rilevato che l’espressione “ferie annuali retribuite” significa che la retribuzione va mantenuta per la durata delle ferie ai sensi della Direttiva e che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.

Pertanto, la Corte giudicando che la Direttiva osta a che una parte della paga sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto ha affermato inoltre che non si può derogare a tale diritto con un accordo contrattuale.

Quanto al momento in cui deve essere effettuato il pagamento delle ferie annuali, la Corte ha osservato che nessuna disposizione della Direttiva lo fissa espressamente.

In linea di principio il momento in cui vengono pagate le ferie annuali deve essere stabilito, in modo che, in occasione di tali ferie, per quanto riguarda la paga, il lavoratore sia messo in una situazione paragonabile a quella dei periodi di lavoro.

La Corte dichiarando inoltre che l’inclusione delle ferie annuali nella retribuzione della paga oraria rischia di generare situazioni in cui il periodo minimo di ferie annuali retribuite è, in effetti, sostituito da un’indennità finanziaria, cosa vietata dalla Direttiva salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, ha dato ragione ai lavoratori.

Si allega il testo della Direttiva 93/104/CE