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FINLANDIA: LA NORMATIVA COMUNITARIA OSTA A QUELLA NAZIONALE CHE NEGA O LIMITA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AUTOVEICOLI


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del 30 giugno scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali formulate dalla Corte Suprema finlandese nella causa C-537/03, relativa all’interpretazione della Seconda e Terza Direttiva CEE (84/5/CEE e 90/232/CEE), concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia che ha visto contrapposte la signora Candolin e i signori Viljaniemi e Paananen (parti attrici) da un lato e la Compagnia di assicurazioni Pohjola e il signor Ruokoranta (parti convenute) dall’altro, relativamente alla negata richiesta di risarcimento del danno formulata dalle parti attrici.

Tale richiesta era stata formulata a seguito di un incidente automobilistico che aveva visto coinvolti la madre della signora Candolin che in quell’incidente ha perso la vita ed i signori Viljaniemi e Paananen, passeggeri anch’essi, che subirono gravi ferite, mentre il signor Ruokoranta era il conducente dell’autovettura. In quella occasione tutti si trovavano in stato di ebbrezza.

Il giudice di primo grado investito del caso condannava il conducente dell’automobile ad una pena detentiva e al risarcimento dei passeggeri, mentre, asserendo che i passeggeri avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza del conducente, riteneva che nessuno di loro in base alla legislazione finlandese aveva diritto al risarcimento da parte della Compagnia.

Avverso tale decisione i passeggeri decisero di ricorrere dinanzi alla Corte suprema chiedendo che la Compagnia venisse condannata al pagamento di quanto dovuto.

La Corte Suprema ha deciso di sospendere il giudizio e di investire del caso la Corte di Giustizia formulando i seguenti quesiti:

1) se la Terza Direttiva, che prevede l’obbligo dell’assicurazione a risarcire i danni alla persona derivanti dalla circolazione di un autoveicolo nei confronti di tutti i passeggeri, ad eccezione del conducente, limiti la possibilità di tenere conto, nel diritto nazionale, della rilevanza della corresponsabilità del passeggero nella determinazione del danno e nella valutazione del suo diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli;
2) se è conforme al diritto comunitario il diritto nazionale che nega o limita, a motivo della condotta del passeggero del veicolo, il diritto di quest’ultimo ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione obbligatoria a seguito di un sinistro;
3) se il diritto comunitario non consenta di tenere conto dello stato di ebbrezza del conducente quale elemento che incida sulla capacità di guidare un veicolo con sicurezza;
4) se per il proprietario di un’auto che abbia consentito ad una persona in stato di ebbrezza di guidare il proprio veicolo il diritto comunitario osti all’applicazione di maggiore severità rispetto agli altri passeggeri, nella valutazione del suo diritto al risarcimento, da parte dell’assicurazione obbligatoria, delle lesioni personali subite.

La Corte di Giustizia ha risposto ai quesiti proposti dando ragione alla signora Candolin e ai signori Viljaniemi e Paananen, argomentando che in circostanze come quelle della causa in oggetto la Seconda e Terza Direttiva, dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Comunità, sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un risarcimento indipendentemente dal luogo della Comunità dove il sinistro è avvenuto, sono contrarie ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella determinazione del danno, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli.