Panorama Assicurativo Ania

Diritti previdenziali

LUSSEMBURGO: L'ASSEGNO PER L'EDUCAZIONE VA VERSATO DALLO STATO DI RESIDENZA E SOLO AD INTEGRAZIONE PUÒ INTERVENIRE LO STATO DI OCCUPAZIONE


Corte di Giustizia
http://curia.eu.int/



Con la sentenza del sette luglio scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-153/03 relativa all’interpretazione dell’art.76 del regolamento CEE n.1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso fra la Cassa Nazionale delle prestazioni familiari del Granducato di Lussemburgo (CNPF) e la signora Ursula Weide, cittadina tedesca, in merito al versamento dell’assegno per l’educazione previsto dalla normativa lussemburghese, Stato membro di occupazione.

La signora Weide ha lavorato in Lussemburgo dal 1993 al 1998, pur risiedendo in Germania con suo marito e il primo figlio. A seguito di un congedo di maternità conseguente alla nascita del suo secondo figlio e dopo un breve periodo di congedo non retribuito, l’interessata decise di dedicarsi all’educazione del suo secondo figlio, restando nel frattempo iscritta presso la Cassa di previdenza lussemburghese.

La domanda che la signora Weide aveva presentato presso l’ente competente dello Stato membro di residenza, il Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG), volta ad ottenere il beneficio dell’assegno per l’educazione, è stata respinta.

Tanto il giudice di primo che quello di secondo grado, interpellati sulla questione, avevano confermato tale decisione di rigetto, in quanto secondo questi giudici la signora rispondeva effettivamente ai requisiti per l’erogazione dell’assegno per l’educazione di cui al BErzGG, ma, in conformità degli artt.13 e 73 del regolamento n. 1408/71, spettava al Granducato di Lussemburgo, nella sua qualità di Stato membro di occupazione dell’interessata, versare l’assegno per l’educazione.

Secondo gli stessi giudici non ricorrerebbero nel caso in esame i requisiti di applicazione dell’art.76 del regolamento n. 1408/71, in quanto il diritto della signora Weide al beneficio dell’assegno per l’educazione tedesco deriva dal fatto di risiedere in Germania e non dal fatto di esercitarvi un’attività professionale contrariamente a quanto previsto da quest’ultima disposizione che considera l’ipotesi in cui le prestazioni siano concesse in ragione dell’esercizio di un’attività professionale.

La signora Weide ha quindi presentato alla CNPF una richiesta di versamento dell’assegno per l’educazione ai sensi della legge lussemburghese, richiesta che le è stata respinta, assegnando, tuttavia, all’interessata il supplemento corrispondente alla differenza tra l’importo della prestazione familiare che ella avrebbe dovuto percepire in Germania e quello, più elevato, dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge lussemburghese, Stato di occupazione.

Dopo che la signora Weide contestò tale decisione dinanzi al Consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali del Lussemburgo, quest’ultimo l’ha riformata con sentenza accogliendo la richiesta volta all’erogazione dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge; tale sentenza è stata confermata anche in appello dal Consiglio superiore delle assicurazioni sociali.

Secondo questa sentenza, l’art. 76 del regolamento n. 1408/71 sarebbe applicabile soltanto se la signora Weide avesse diritto a prestazioni familiari in Germania, il che non si configurerebbe nel caso in esame, poiché l’interessata non ha mai né lavorato né versato contributi in tale Stato. Di conseguenza, l’assegno per l’educazione, in conformità degli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71, dovrebbe essere versato dallo Stato membro di occupazione.

La CNPF ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se l’art. 76 del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che riguarda unicamente l’ipotesi in cui il lavoratore migrante abbia diritto alle prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato di occupazione e a norma della legislazione dello Stato di residenza dei suoi familiari (regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari);
2) in caso di soluzione affermativa di tale questione, se l’amministrazione dello Stato di occupazione possa procedere alla sospensione del diritto alle prestazioni familiari qualora ritenga che il diniego di concessione delle prestazioni familiari nello Stato di residenza non sia conforme al diritto comunitario;
3) nell’ipotesi di soluzione negativa della prima questione, se il detto art. 76 permetta allo Stato di occupazione di applicare la regola dell’esclusione del cumulo delle prestazioni nel caso in cui il coniuge del lavoratore migrante percepisca o abbia diritto, a norma della legge dello Stato di residenza dei familiari, a prestazioni familiari della stessa natura.

La Corte pronunciandosi sulle questioni ha preliminarmente affermato che, come emerge dal fascicolo, ad una persona che si trova nella situazione della signora Weide, conformemente all’art. 73 del regolamento n. 1408/71, spetta il beneficio dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge del 1988 nella sua qualità di lavoratore dipendente in Lussemburgo, qualità che sussiste finché l’interessata è iscritta ad un ramo del regime di previdenza sociale lussemburghese – in questi termini, cfr. sentenza 7 giugno 2005, causa C-543/03, Dodl et Oberhollenzer contro la Tiroler Gebietskrankenkasse (Cassa di malattia del Tirolo) (esaminata nel numero di giugno di Panorama Assicurativo) - e parallelamente risponde ai requisiti per l’erogazione dell’assegno per l’educazione in forza della legislazione dello Stato membro di residenza, vale a dire la Repubblica federale di Germania, che subordina il beneficio di un tale assegno non al precedente esercizio di un’attività professionale, ma alla residenza in questo Stato.

Quest’ultima ipotesi, nella quale il diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro di residenza non dipende da condizioni di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, ma da una condizione di residenza è oggetto di previsionedell’art. 10 del regolamento n. 574/72.

In un caso come quello della causa principale, l’istituzione dello Stato membro di residenza adita a tale scopo deve comunque versare a titolo provvisorio, in conformità dell’art. 114 del regolamento n. 574/72, l’assegno per l’educazione previsto dal BErzGG, attendendo la conclusione definitiva della controversia che oppone questa istituzione a quella dello Stato membro di occupazione.

Così come la Corte ha rilevato nella sentenza McMenamin, se, seguendo la norma anticumulo enunciata all’art. 10 del regolamento n. 574/72, le indennità versate dallo Stato membro del luogo di lavoro prevalgono sulle indennità versate dallo Stato membro di residenza, che sono di conseguenza sospese, per contro, nel caso in cui un’attività lavorativa venga svolta in quest’ultimo Stato, l’art. 10 prescrive la soluzione inversa, ossia che il diritto agli assegni versati dallo Stato membro di residenza prevale sul diritto agli assegni versati dallo Stato membro del luogo di lavoro, che sono così sospesi.

Nella stessa sentenza, la Corte ha sottolineato che, secondo quest’ultima disposizione, l’attività lavorativa, che ha l’effetto di provocare tale inversione delle priorità, dev’essere esercitata nello Stato membro di residenza dalla persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati.

La Corte ha interpretato tale inciso nel senso che l’esercizio, da parte di una persona che abbia la custodia dei figli, e, più in particolare, da parte del coniuge del beneficiario di cui all’art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli, sospende, in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti dall’art. 73 del regolamento n. 1408/71 (Stato membro di occupazione), fino a concorrenza dell’importo degli assegni della stessa natura previsti dallo Stato membro di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato membro di residenza (cfr. sentenza McMenamin).