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Diritti previdenziali

AUSTRIA: I SUSSIDI FAMILIARI IN CASO DI CONGEDO PARENTALE VANNO VERSATI DALLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA E SOLO A INTEGRAZIONE PUÒ INTERVENIRE LO STATO DI OCCUPAZIONE


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del sette giugno scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-543/03 concernente l’interpretazione degli artt.13 e seguenti del regolamento CEE n.1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia pendente dinanzi alla Corte di Appello di Innsbruck tra le signore Christine Dodl e Petra Oberhollenzer (parti attrici) e la Tiroler Gebietskrankenkasse (parte convenuta) in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere loro i sussidi per l’educazione dei figli.

Le due signore di nazionalità austriaca e ivi impiegate vivevano in Germania con i rispettivi compagni, questi ultimi cittadini tedeschi e svolgenti attività a tempo pieno in Germania.

A seguito della nascita di un figlio ad entrambe le donne era stato sospeso il rapporto di lavoro mentre, ai compagni delle stesse, in quanto padri, erano stati riconosciuti gli assegni familiari corrispondenti alle indennità familiari di diritto austriaco, senza beneficiare del sussidio federale per l’educazione previsto dalla legislazione tedesca, poiché esercitavano attività lavorativa a tempo pieno

Le domande di pagamento del sussidio federale per l’educazione presentate in Germania dalle due ricorrenti sono state respinte, in quanto secondo l’Autorità tedesca, per la prestazione richiesta competente era la Repubblica d’Austria e inoltre, nel caso della sig.ra Dodl, era stato anche superato il limite di reddito previsto dalla legislazione tedesca.

Le due donne, che avevano presentato domanda per ottenere il sussidio per l’educazione anche in Austria e che si erano viste respingere le domande, hanno impugnato le dette decisioni dinanzi al Tribunale regionale di Innsbruck per ottenere dalla Tiroler Gebietskrankenkasse il sussidio per l’educazione per l’ammontare stabilito dalla legge.

Secondo quanto dichiarato dalle donne, nel caso in esame era da applicare il principio dello Stato di occupazione a differenza di quanto veniva affermato dalla Tiroler Gebietskrankenkasse, secondo cui, in presenza di due differenti Stati membri di occupazione, le prestazioni familiari competono in via prioritaria allo Stato di residenza. Pertanto la Repubblica d’Austria dovrebbe fornire solo una prestazione a integrazione del sussidio per l’occupazione una volta che questo è stato erogato dalla Germania.

Il Tribunale regionale di Innsbruck ha respinto i ricorsi presentati dalle sig.re Dodl e Oberhollenzer ritenendo che, nel caso in cui i genitori lavorino in Stati membri diversi, le prestazioni familiari debbano essere fornite in via prioritaria dallo Stato in cui il figlio risiede; nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania. La Repubblica d’Austria sarebbe tenuta soltanto al pagamento della differenza qualora le prestazioni tedesche siano di importo inferiore a quelle austriache.

Le due donne hanno pertanto deciso di ricorrere in secondo grado avverso tali sentenze dinanzi alla Corte di Appello di Innsbruck sostenendo che, poiché il sussidio per l’educazione ha lo scopo di assicurare proventi al genitore che ha sospeso la propria attività professionale per potersi dedicare all’educazione del figlio e subìto per questo un mancato guadagno, dovrebbe trovare applicazione il principio dello Stato di occupazione. Per di più le stesse hanno ricordato che, all’epoca dei fatti di cui trattasi, il loro rapporto di lavoro non era risolto, bensì semplicemente sospeso per la durata del congedo parentale.

La Tiroler Gebietskrankenkasse ha contestato tale argomento e concluso per il rigetto delle domande.
La Corte di Appello, dopo aver riunito le due istanze ai fini della trattazione orale e della decisione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se il combinato disposto degli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso per congedo parentale non retribuito e pertanto non vi è alcun obbligo di assicurazione sociale;

2) e se, nel caso di soluzione affermativa della prima questione, spetti allo Stato di occupazione corrispondere le prestazioni, anche qualora il lavoratore e quei familiari a favore dei quali potrebbe aversi un diritto al sussidio per l’educazione, non abbiano, specie durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per congedo parentale non retribuito, risieduto nello Stato di occupazione.

La Corte pronunciandosi sulle questioni ha affermato che nel caso in esame una persona possiede la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, quando è assicurata, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa, presso un regime previdenziale generale o speciale indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro. Secondo la Corte spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti i sussidi di educazione, le ricorrenti nella causa principale erano affiliate ad un regime previdenziale austriaco e rientravano, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui al detto regolamento.

Inoltre quando la legislazione dello Stato membro di occupazione e quella dello Stato membro di residenza di un lavoratore subordinato riconoscono ciascuna a quest’ultimo, per lo stesso membro della famiglia e per lo stesso periodo, diritti a prestazioni familiari, competente a versare le dette prestazioni è lo Stato membro di occupazione.

Tuttavia, quando la persona che alleva i bambini, in particolare il coniuge o il compagno del detto lavoratore, esercita un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza, le prestazioni familiari devono essere corrisposte da quest’ultimo Stato, qualunque sia la persona che la legislazione di tale Stato designi come beneficiario diretto di tali prestazioni.

Nell'affermare che il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza, la Corte ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dal Tribunale austriaco del rinvio.