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Contributi previdenziali

BELGIO: AL LAVORATORE AUTONOMO VA APPLICATO IL CONTRIBUTO DI MODERAZIONE ANCHE SULLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE ALL’ESTERO


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del ventisei maggio scorso la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-249/04 concernente l’interpretazione degli artt.13 e seguenti del regolamento CEE n.1408/71 - come modificato ed aggiornato dal regolamento CEE n. 2001/83 -, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato CE.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia pendente dinanzi alla Corte d’appello del lavoro di Liegi tra il sig. José Allard e l’Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi (INASTI) relativamente al versamento e al metodo di calcolo di un contributo di moderazione , dovuto, per l’anno 1985, ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289.

La legge belga autorizza l’emanazione di provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio finanziario del complesso dei regimi previdenziali dei lavoratori subordinati e autonomi e il contributo di moderazione ne rappresenta la risposta, costituendo un onere professionale supplementare, imposto ai lavoratori autonomi quando i loro redditi professionali per gli anni 1984, 1985 e 1986 sono superiori a quelli del 1983. Al calcolo e alla riscossione del contributo di moderazione è stato incaricato l’INASTI, che lo destina al finanziamento del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori autonomi.

Il sig. Allard è un cittadino belga, che risiede in Belgio ed esercita attività autonome sia in Belgio che in Francia al quale l’Inasti ha richiesto, per gli anni 1984 e 1985, il versamento del contributo di cui sopra.

Poiché egli si è rifiutato di pagare, l’Inasti ha adito il Tribunale del lavoro di Arlon, che nel dicembre 2000 lo ha condannato a pagare detto contributo. Egli decise quindi di ricorrere in appello dinanzi al giudice del rinvio. A suo parere, l’Inasti avrebbe, scorrettamente, tenuto conto dei suoi redditi percepiti in Francia ai fini del calcolo dell’importo del contributo per l’anno 1985 e per questo ha richiesto la riduzione di tale importo.

Alla luce di tutto questo la Corte d’appello del lavoro di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se gli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 ostino a che il contributo di moderazione venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti da un lavoratore autonomo in seguito all’esercizio di un’attività professionale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello d’imposizione, allorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico di tale Stato;
2) se il Trattato di Roma e, in particolare, i suoi artt. 48 e 52 ostino a che un contributo calcolato su tale base sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano il diritto alla libera circolazione.

La Corte pronunciandosi sulle due questioni ha affermato che, per quanto riguarda il calcolo del contributo di moderazione, questo va effettuato includendo anche i redditi professionali ottenuti fuori dal territorio dello Stato membro di residenza anche se, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura da parte dell’altro Stato membro.

Inoltre ha dichiarato che l’art. 52 del Trattato CE non osta a che un contributo quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto ai lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.