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FRANCIA: LA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE NON È OPPONIBILE ALL’ASSICURATO BENEFICIARIO CHE NON L’HA SOTTOSCRITTA


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del dodici maggio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-112/03 ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia pendente dinanzi alla Corte di appello di Grenoble esistente tra una società francese, la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), in giudizio per alcuni lavori svolti con materiale difettoso che aveva citato le compagnie di assicurazione , l’Axa Belgium, la Zurich Assurances SA, l’AIG, la Fortis e la Gerling con le quali la società madre, con sede a Bruxelles, aveva stipulato un contratto di garanzia in secondo rischio, nel contesto di una polizza gruppo, esteso alla filiale con una clausola addizionale avente effetto retroattivo.

I coassicuratori belgi contestavano la competenza del giudice francese perché nel contratto concluso con la società capofila era stata inserita una clausola che attribuiva la competenza al giudice del domicilio della società madre, quindi al Tribunale di Bruxelles.

LA SFIP era ricorsa perché sosteneva che una clausola attributiva di competenza fondata sull’art.12, n.3, della Convenzione di Bruxelles non poteva essere opposta dall’assicuratore a un beneficiario che non abbia espressamente sottoscritto il contratto assicurativo in cui figura tale clausola.

Alla luce di questo, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente questione: se l’assicurato beneficiario di un contratto assicurativo per conto di chi spetta, concluso tra il sottoscrittore e l’assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato membro, possa essere vincolato alla clausola che attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali di detto Stato, quando l’assicurato beneficiario non abbia personalmente approvato tale clausola, quando il danno si sia verificato in un altro Stato membro e l’assicurato abbia altresì citato, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato, assicuratori aventi domicilio nello stesso.

La Corte pronunciandosi sulla questione ha sottolineato che l’assicurato beneficiario così come il sottoscrittore sono tutelati dalla Convenzione di Bruxelles in quanto persone economicamente più deboli. Da ciò segue che l’opponibilità di una clausola di proroga della competenza, basata sull’art.12, punto 3 della Convenzione citata, ad un assicurato beneficiario in ogni caso potrà essere ammessa, qualora non contrasti con l’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole.

Per rafforzare tale tutela la Corte richiama anche l’art.9 del regolamento CE n.44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che consente all’assicurato o al beneficiario di un contratto assicurativo di convenire l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio.

La Corte ha altresì ribadito che la facoltà per l’assicurato beneficiario del contratto di assicurazione di opporre tale clausola all’assicuratore non può arrecargli un pregiudizio anzi tende, aggiungendo un foro ulteriore a quelli previsti in materia di assicurazioni dalla Convenzione di Bruxelles, a rafforzare la tutela della persona economicamente più debole.

Concludendo la Corte ha pertanto affermato che una clausola attributiva di competenza non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e con domicilio in uno Stato contraente diverso da quello del sottoscrittore e dell’assicuratore.