Panorama Assicurativo Ania

Libera circolazione dei lavoratori

SPAGNA: LA NORMATIVA NAZIONALE DEVE FAVORIRE ANZICHÉ OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del quattordici aprile scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione C-157/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ex art. 226 del Trattato CE, sollevata dalla Commissione Europea contro il Regno di Spagna relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

Tale procedura per inadempimento prendeva origine da due denunce depositate dinanzi alla Commissione da cittadini comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione riconosciuto loro dal Trattato CE e le cui mogli, la signora Weber la signora Rotte Ventura, si sono viste rifiutare un permesso di soggiorno in Spagna per il fatto che esse avrebbero dovuto previamente richiedere un visto di soggiorno al consolato spagnolo del loro ultimo domicilio.

A questo proposito, il 26 aprile 1999 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole, le quali, il 5 luglio successivo, hanno risposto confermando che il visto di soggiorno era necessario per il prosieguo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

In conformità della procedura prevista dall’art. 226 del Trattato CE, la Commissione, dopo aver messo il Regno di Spagna in condizione di presentare le proprie osservazioni, ha inviato al detto Stato membro, con lettera 3 aprile 2002, un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalle Direttive 68/360, 73/148, 90/365 e 64/221 entro un termine di due mesi a partire dalla notifica del detto parere.

La Commissione, insoddisfatta della risposta delle autorità spagnole, ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Il giudice europeo chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, rilevando:

a) la mancata trasposizione nell’ordinamento giuridico interno spagnolo della Direttiva 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità;

b) la mancata trasposizione della Direttiva 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi;

c) la mancata trasposizione della Direttiva 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, e segnatamente che, imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e non concedendo, in violazione delle disposizioni della Direttiva 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda;

ha affermato che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette Direttive e per questo lo ha condannato a risarcire le spese.